Rateizzazione debiti fiscali: la nuova Guida del Fisco

La Guida illustra le novità apportate all’istituto del pagamento a rate, previste dal riordino del sistema nazionale della riscossione nell’ambito della riforma fiscale

di Redazione tecnica - 20/01/2025

Proroga del piano

Se un contribuente dimostra il peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria intervenuto dopo la concessione della prima rateizzazione, Agenzia delle entrate-Riscossione può concedere la rateizzazione in proroga. La proroga, a condizione che non sia intervenuta la decadenza del piano oggetto dell’istanza, è richiedibile una sola volta.

AdeR, per accettare la richiesta di proroga, deve valutare il peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria:

  • nel caso di richiesta di proroga di una precedente rateizzazione “su semplice richiesta”, verifica la dichiarazione resa dal contribuente nell’apposito modello di istanza (modello RDP);
  • nel caso, invece, di richiesta di proroga di una precedente rateizzazione “documentata”, verifica se i valori degli indicatori attestanti la condizione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, risultanti dall’analisi della nuova documentazione presentata, siano peggiorativi rispetto a quelli precedenti. Determinato il numero di rate concedibili in base all’analisi della nuova situazione di temporanea obiettiva difficoltà economico-finanziaria, la rateizzazione in proroga potrà essere concessa in un numero massimo di rate pari alla differenza tra il numero di rate concedibili e il numero delle rate scadute e non pagate, alla data di accoglimento della nuova rateizzazione, dell’istanza originaria.

La rateizzazione in proroga si richiede:

  • trasmettendo il modello RDP all’indirizzo Pec, presente sul modello, relativo alla regione corrispondente all’ambito provinciale di emissione della cartella/avviso di cui si chiede la rateizzazione, riportando i riferimenti di quella per la quale si sta chiedendo la proroga e allegando la prevista documentazione riportata sul modello di istanza in relazione alla natura del soggetto richiedente;
  • presentando modello e documentazione agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.

Riammissione

Solo se ricorrono determinate condizioni, è possibile richiedere la rateizzazione di debiti ricompresi in una precedente rateizzazione già decaduta per mancato pagamento del numero di rate, tempo per tempo previsto dalla legge (c.d. riammissione). In particolare, tale possibilità è consentita solo se la richiesta di rateizzazione decaduta nella quale erano ricompresi i debiti che si intendono nuovamente dilazionare era stata presentata prima del 16 luglio 2022 e venga, preliminarmente, versata una somma corrispondente all’importo delle rate della precedente rateizzazione scadute e non pagate alla data di presentazione della nuova richiesta.

Il nuovo piano di rateizzazione potrà, in questo caso, essere concesso per un numero massimo di rate non superiore a quello residuo, alla data della nuova istanza, del piano per il quale si richiede la riammissione. Non sono invece più rateizzabili i debiti decaduti da richieste di rateizzazioni che sono state presentate a decorrere dal 16 luglio 2022.

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