Rateizzazione debiti fiscali: la nuova Guida del Fisco
La Guida illustra le novità apportate all’istituto del pagamento a rate, previste dal riordino del sistema nazionale della riscossione nell’ambito della riforma fiscale
Il pagamento
Le rate del piano di ammortamento, il cui importo non può essere inferiore a 50 euro, sono composte da:
- quota residua del carico affidato per la riscossione (imposta, sanzione, interessi);
- interessi di mora eventualmente maturati alla data di presentazione dell’istanza;
- c.d. “aggio” di riscossione, previsto solo per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 e calcolato, secondo le percentuali previste dalla legge, sulle somme di cui ai punti precedenti;
- interessi di rateizzazione, nella misura tempo per tempo vigente, calcolati alla data di definizione del piano;
- diritti/spese di notifica dei documenti oggetto di rateizzazione (imputate integralmente sulla prima rata del piano);
- spese per azioni esecutive/cautelari eventualmente già intraprese (anch’esse imputate integralmente sulla prima rata del piano).
I piani di ammortamento prevedono sempre che la scadenza della prima rata sia fissata non prima di 8 giorni lavorativi dalla data di emissione del provvedimento di accoglimento della dilazione, in modo da concedere al contribuente il tempo necessario per pagare.
Il pagamento delle rate può avvenire:
- attraverso l’area riservata del sito internet di AdeR o sull’app, utilizzando i riferimenti dei moduli di pagamento pagoPA;
- presso tutti i Prestatori dei Servizi di Pagamento aderenti al nodo pagoPA, utilizzando i moduli di pagamento pagoPA;
- mediante addebito diretto sul conto (SDD). In questo caso, il contribuente deve comunicare il conto di addebito ad Agenzia delle entrate-Riscossione attraverso il servizio “Attiva/revoca mandato SDD piani di rateizzazione”, disponibile nella sezione “Rateizza il debito” dell’area riservata Cittadini e Imprese del sito oppure compilando l’apposito modello disponibile presso gli sportelli. La prima rata che verrà addebitata sarà quella con scadenza decorsi 30 giorni dalla data di consegna del mandato; contestualmente, saranno addebitate – con relativi interessi di mora – eventuali rate scadute in precedenza e non pagate;
- presso gli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.
La rateizzazione può anche essere estinta anticipatamente, con il pagamento integrale del debito residuo, presso gli sportelli dell’Agente della riscossione.
In tal caso l’importo da corrispondere viene calcolato senza considerare gli interessi di rateizzazione delle rate successive a quella in scadenza entro il mese successivo alla richiesta di estinzione anticipata.
Documenti Allegati
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