Rebus bonus edilizi: dieci casi risolti
Molti cambiamenti, poche certezze: come applicare correttamente una normativa in continua evoluzione? Ecco alcuni casi risolti dal nostro esperto
Rebus bonus edilizi: il quinto caso risolto
Un mini-condominio, dopo aver approvato i lavori nell’assemblea del 18 novembre 2022, ha presentato la Cilas il 25 novembre 2022, mentre i lavori sono iniziati il 2 aprile 2024. Come acconto è stato pagato un importo di 30.000 euro il 30 novembre 2022. In questo caso, in base al D.L. 39/2024, il pagamento dell’acconto non accompagnato dalla realizzazione dei lavori non consente l’utilizzo delle opzioni di cessione del credito o dello sconto in fattura. Per le spese effettuate nel 2022 i condòmini potranno utilizzare l’opzione irrevocabile della detrazione decennale a partire dalla dichiarazione dei redditi di quest’anno in base al comma 3-sexies dell’art. 2 del D.L. 11/2023, sempreché non hanno già portato in detrazione la prima rata nella dichiarazione dello scorso anno. In questo caso, infatti, devono obbligatoriamente continuare a portare in detrazione le altre tre rate nelle dichiarazioni successive. Non avrebbero comunque potuto utilizzare le opzioni della cessione del credito o dello sconto in fattura per mancanza delle asseverazioni a stato di avanzamento lavori. Invece, per quanto riguarda le spese sostenute nel 2024 è d’obbligo la sola detrazione in dichiarazione dei redditi in dieci anni.
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