Recupero edilizio e paesaggistico: il TAR sulle differenze
Testo Unico Edilizia e Codice dei beni culturali non definiscono la nozione di “recupero edilizio” ma lo richiamano solo come un obiettivo da incentivare legittimando deroghe alla normativa edilizia
Quali sono le differenze tra recupero edilizio e recupero urbanistico? E come si rapportano queste nozioni alla tutela paesaggistica? Come classificare gli interventi di recupero edilizio? Cosa si intende per recupero ai fini paesaggistici?
Recupero edilizio e paesaggistico: interviene il TAR Sicilia
Sono domande molto interessanti a cui ha provato a rispondere il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia con la sentenza 10 febbraio 2025, n. 531, che ha affrontato in maniera approfondita la distinzione tra recupero edilizio e recupero urbanistico, chiarendo il loro impatto sulla disciplina paesaggistica. Il giudice amministrativo ha esaminato il rapporto tra il concetto di “recupero” e le prescrizioni di tutela paesaggistica, evidenziando la necessità di una valutazione autonoma dell’intervento rispetto agli strumenti di pianificazione.
La questione nasce dal diniego, da parte della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali, dell’autorizzazione paesaggistica richiesta per la realizzazione di due garage interrati in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico. L’ente ha motivato il rigetto ritenendo l’intervento incompatibile con il Piano Territoriale Paesaggistico (PTP), che consente esclusivamente interventi di recupero edilizio senza ampliamenti o variazioni tipologiche.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Sicilia 10 febbraio 2025, n. 531IL NOTIZIOMETRO