Recupero edilizio e paesaggistico: il TAR sulle differenze
Testo Unico Edilizia e Codice dei beni culturali non definiscono la nozione di “recupero edilizio” ma lo richiamano solo come un obiettivo da incentivare legittimando deroghe alla normativa edilizia
La normativa di riferimento
In tale contesto, il TAR Sicilia ha operato una ricognizione dei principi giurisprudenziali in materia, analizzando la normativa di riferimento:
- art. 3 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) che disciplina gli interventi edilizi, includendo tra questi la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia;
- art. 27 del PTP che, nel caso di specie, prevede che siano compatibili gli interventi di recupero edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica, mentre vieta espressamente quelli che comportano modifiche tipologiche o incremento volumetrico;
- art. 29 del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) che disciplina il restauro, ma non fornisce una definizione di recupero edilizio o urbanistico, richiamando invece la necessità di tutelare il paesaggio e i valori storici e ambientali.
Il TAR ha preliminarmente confermato l’esistenza di quella che ha definito “contaminazione” di concetti e definizioni tra il Testo Unico Edilizia e il Codice dei beni culturali. Contaminazione che ha acceso il dibattito giurisprudenziale e creato due differenti orientamenti:
- un primo ritiene che vi sia identità semantica tra le nozioni e i concetti appartenenti all’ambito urbanistico-edilizio del d.P.R. n. 380/2001 richiamati nel Codice dei beni culturali e paesaggistici, così inverandosi una costante osmosi definitoria tra le due discipline;
- un secondo sostiene che le nozioni edilizie richiamate dal D.Lgs. n. 42/2004 si declinano diversamente rispetto d.P.R. n. 380/2001, poiché in ragione del particolare interesse tutelato assumono un’autonoma valenza autonoma.
L’aspetto certo è che in nessuno dei predetti testi normativi citati è rinvenibile la definizione e la relativa nozione di “recupero edilizio” (assonante ma non coincidente con la nozione di “recupero urbanistico”) che nel d.P.R. n. 380 del 2001 viene richiamato solo come un obiettivo da incentivare legittimando deroghe alla normativa edilizia (artt. 2, comma 1-quater, 14, comma 1-bis, 16, comma 10, 17, comma 4-bis, 23-quater, comma 1, 24, comma 5-ter, 122, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001) funzionali al riutilizzo e del patrimonio edilizio già esistente.
Anche il D.Lgs. n. 42/2004 non fornisce una definizione autonoma di “recupero”, ma si limita a richiamarlo nell’ambito della disciplina del “restauro”. Quest’ultimo è espressamente definito dall’art. 29, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio come un intervento diretto sul bene, finalizzato alla sua integrità materiale, alla protezione e alla trasmissione dei valori culturali, includendo, nei territori a rischio sismico, anche il miglioramento strutturale. Tale definizione assume una portata prevalente e riservata rispetto alla normativa urbanistica generale, come chiarito dall’art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, il quale sancisce che le definizioni edilizie prevalgono sugli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi, ma con l’eccezione della definizione di restauro, che resta disciplinata esclusivamente dal Codice dei beni culturali.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Sicilia 10 febbraio 2025, n. 531IL NOTIZIOMETRO