Recupero edilizio e paesaggistico: il TAR sulle differenze
Testo Unico Edilizia e Codice dei beni culturali non definiscono la nozione di “recupero edilizio” ma lo richiamano solo come un obiettivo da incentivare legittimando deroghe alla normativa edilizia
Il recupero edilizio e il suo impatto sulla disciplina paesaggistica
In assenza di una definizione normativa univoca, la nozione di recupero edilizio non identifica una specifica categoria di interventi, ma rappresenta una finalità generale che, pur condividendo alcuni elementi semantici con il recupero urbanistico, non può essere sovrapposta in modo automatico alle discipline edilizia e paesaggistica.
Da un lato, il recupero edilizio è finalizzato a contenere il carico urbanistico, ossia il numero di abitanti potenzialmente insediabili in un determinato territorio e l’incidenza sulle infrastrutture e sui servizi collettivi, secondo i parametri fissati dal D.M. n. 1444/1968. Dall’altro, in ambito paesaggistico, la valutazione si sposta sul carico paesaggistico, concetto più ampio che non si esaurisce nella percezione visiva dell’intervento, ma considera gli effetti sul contesto ambientale, sulla stabilità del territorio e sulla conformazione del profilo esterno dell’area interessata.
Ad esempio, la realizzazione di volumi interrati, pur non essendo visibili, può comunque assumere rilevanza paesaggistica se incide sui valori protetti, alterando elementi come lo sviluppo della vegetazione o la conservazione del manto arboreo. Ne consegue che la valutazione dell’impatto di un intervento non può basarsi esclusivamente sulla sua visibilità immediata, ma deve tenere conto degli effetti complessivi sul paesaggio tutelato e sullo stato dei luoghi.
Ciò premesso, il TAR ha anche chiarito che la nozione di recupero edilizio, pur rientrando negli interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione edilizia, non coincide con il concetto di recupero urbanistico. Quest’ultimo ha una valenza più ampia, riguardando la riqualificazione di aree degradate attraverso interventi complessivi di pianificazione.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Sicilia 10 febbraio 2025, n. 531IL NOTIZIOMETRO