Recupero dei sottotetti, cambio d’uso e tolleranze: interviene il TAR
Il TAR interviene su un abuso edilizio contestato che riguarda un ampliamento volumetrico per un recupero del sottotetto e cambio di destinazione d’uso. Possibile applicare le tolleranze per l’altezza?
Il principio nella valutazione degli abusi
Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso, ribadendo un principio ormai consolidato: gli abusi edilizi devono essere valutati nella loro globalità e non con un’ottica "atomistica". In altre parole, non si può chiedere di considerare separatamente ogni singolo intervento per cercare di “salvare” quelli minori. Se il risultato complessivo è un aumento del carico urbanistico, l’intervento va considerato nella sua totalità come abuso edilizio.
Nel caso di specie, il nodo centrale riguarda le altezze interne del sottotetto, che superavano quanto autorizzato. Secondo il Regolamento Edilizio vigente, un sottotetto tecnico è tale solo se rispetta i limiti di 2,00 m alla gronda e 2,70 m al colmo. Le altezze reali (2,65 m min e 3,23 m max) lo qualificano come volume abitabile, e quindi pienamente urbanistico, con effetti sul carico urbanistico e sulla conformità urbanistica dell’intero immobile.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Campania 10 febbraio 2025, n. 1121IL NOTIZIOMETRO