Recupero dei sottotetti, cambio d’uso e tolleranze: interviene il TAR
Il TAR interviene su un abuso edilizio contestato che riguarda un ampliamento volumetrico per un recupero del sottotetto e cambio di destinazione d’uso. Possibile applicare le tolleranze per l’altezza?
Recupero sottotetti e sanabilità dell’intervento
Nella Regione in cui viene emessa la sentenza, la disciplina sul recupero abitativo dei sottotetti individua in maniera chiara e tassativa due condizioni imprescindibili per accedere alla possibilità di cambio d’uso: la destinazione residenziale dell’edificio e la legittimità (originaria o sopravvenuta tramite sanatoria) del fabbricato nel quale il sottotetto è ubicato.
Più precisamente, il legislatore regionale ha subordinato la possibilità di trasformare un sottotetto tecnico in unità abitativa all’accertamento, da un lato, della preesistenza del sottotetto rispetto alla data di entrata in vigore della legge, e dall’altro, della conformità urbanistico-edilizia dell’edificio, da intendersi come costruzione legittimamente realizzata o già oggetto di sanatoria ai sensi delle leggi nazionali sul condono edilizio. La norma non lascia margini interpretativi: l’utilizzo dei verbi “deve essere destinato” e “deve essere stato realizzato legittimamente o preventivamente sanato” impone un accertamento oggettivo e documentale dello status dell’edificio. In altre parole, non può essere riconosciuto alcun diritto al recupero abitativo in assenza della legittimazione pregressa dell’immobile, essendo questa un prerequisito imprescindibile e non sanabile ex post.
Nel caso in esame, tale presupposto non risulta soddisfatto: gli immobili oggetto della controversia sono risultati abusivi e mai sanati. Non è quindi consentito, per i fabbricati in questione, derogare alla disciplina urbanistica comunale vigente, che nel caso specifico (zona B1 del P.R.G.) non consente l’incremento dei volumi a uso residenziale, né in via ordinaria né in forma semplificata. A completamento del quadro normativo, va ricordato che l’assenza della doppia conformità (urbanistica ed edilizia al momento della realizzazione e al momento della domanda) preclude anche la possibilità di sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 380/2001. L’intervento, in quanto privo dei presupposti richiesti sia a livello regionale sia nazionale, non può in alcun modo essere regolarizzato.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Campania 10 febbraio 2025, n. 1121IL NOTIZIOMETRO