Recupero dei sottotetti, cambio d’uso e tolleranze: interviene il TAR

Il TAR interviene su un abuso edilizio contestato che riguarda un ampliamento volumetrico per un recupero del sottotetto e cambio di destinazione d’uso. Possibile applicare le tolleranze per l’altezza?

di Gianluca Oreto - 27/03/2025

Tolleranze e sanzione alternativa

Relativamente alla contestazione che la maggiore altezza avrebbe potuto essere gestita utilizzando le nuove tolleranze di cui all’art. 34-bis del d.P.R. 380/2001, il TAR ha respinto chiarendo che il volume realizzato in eccesso è ben superiore al 2% del volume assentito (12,99 mc contro i 4,4 mc massimi consentiti in tolleranza). Oltretutto, il mutamento di destinazione d’uso incide direttamente sul carico urbanistico, escludendo qualunque forma di sanatoria in assenza di doppia conformità.

Per quanto riguarda la contestazione circa l’impossibilità di procedere con la demolizione senza pregiudizio delle parti del fabbricato legittimamente edificate, il TAR ha confermato un principio ormai pacifico per cui questa impossibilità di natura tecnica va dimostrata e, comunque, presuppone un accertamento da effettuarsi a valle, nella fase esecutiva della demolizione, su istanza dell’interessato.

Sulla possibilità di “fiscalizzare” l’abuso edilizio esiste una giurisprudenza consolidata per cui la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con una sanzione pecuniaria, prevista dall’art. 34 del d.P.R. 380/2001, va valutata solo nella fase esecutiva del procedimento, cioè dopo l’adozione dell’ordine di demolizione. In questa fase, l’interessato può dimostrare l’esistenza di un rischio strutturale o un pregiudizio per le parti legittimamente realizzate. L’Amministrazione non è tenuta a verificare preventivamente tali aspetti al momento dell’ordine: spetta al privato dimostrare, in modo rigoroso e successivo, l’impossibilità oggettiva di eseguire la demolizione senza danni.

Conclusivamente, il ricorso è stato rigettato e il provvedimento di demolizione confermato.

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