Recupero sottotetti ed edilizia libera in Sicilia dopo il Salva Casa
La Legge Regionale n. 27/2024 ha recepito le disposizioni non immediatamente applicabili del Salva Casa nella Regione Siciliana. Ecco cosa cambia per il recupero dei sottotetti e l’edilizia libera
Recupero sottotetti
Il nuovo comma 1-quater dell’art. 2-bis del TUE, risulta essere immediatamente applicabile nella Regione Siciliana sin dal suo inserimento disposto dal Salva Casa. Tale comma dispone:
1-quater. Al fine di incentivare l’ampliamento dell’offerta abitativa limitando il consumo di nuovo suolo, gli interventi di recupero dei sottotetti sono comunque consentiti, nei limiti e secondo le procedure previsti dalla legge regionale, anche quando l’intervento di recupero non consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, a condizione che siano rispettati i limiti di distanza vigenti all’epoca della realizzazione dell’edificio, che non siano apportate modifiche, nella forma e nella superficie, all’area del sottotetto, come delimitata dalle pareti perimetrali, e che sia rispettata l’altezza massima dell’edificio assentita dal titolo che ne ha previsto la costruzione. Resta fermo quanto previsto dalle leggi regionali più favorevoli.
Nel dettaglio, ai sensi di questa nuova disposizione, il recupero dei sottotetti in deroga alle distanze minime tra edifici e dai confini, è consentito a condizione che:
- siano rispettati i limiti di distanza vigenti all’epoca della realizzazione dell’edificio;
- non siano apportate modifiche nella forma e nella superficie all’area del sottotetto;
- sia rispettata l’altezza massima assentita dal titolo che ha previsto la costruzione.
Il secondo periodo del comma 1-quater precisa che resta fermo quanto previsto dalle leggi regionali più favorevoli.
Sul recupero dei sottotetti in Sicilia occorre considerare:
- l’art. 5 della L.R. n. 16/2016
- il parere dell’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Sicilia 12 maggio 2022, n. 9988 recante
- la Circolare dell’Assessorato Territorio e Ambiente 28 giugno 2022, n. 4.
Nel dettaglio, l’art. 5, comma 1, lettera d) (sulla quale registriamo la sentenza della Corte Costituzionale n. 90 del 9 maggio 2023), numero 3), della L.R. n. 16/2016 dispone che il recupero abitativo dei sottotetti è consentito:
- purché sia assicurata per ogni singola unità immobiliare l'altezza media ponderale di m. 2, calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi m. 1,50 per la superficie relativa;
- anche con la realizzazione di nuovi solai o la sostituzione dei solai esistenti senza alterazione del volume complessivo preesistente.
Sono definiti sottotetti “i volumi sovrastanti l'ultimo piano degli edifici ed i volumi compresi tra il tetto esistente ed il soffitto dell'ultimo piano dei medesimi edifici”.
Il successivo numero 4) dispone che gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti, delle pertinenze e dei locali accessori avvengono senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde. Tale recupero può avvenire anche mediante la previsione di apertura di finestre, lucernari e terrazzi esclusivamente per assicurare l'osservanza dei requisiti di aero-illuminazione.
Il successivo numero 5) dispone che il progetto di recupero ai fini abitativi segue le prescrizioni tecniche in materia edilizia, contenute nei regolamenti vigenti, nonché le norme nazionali e regionali in materia di impianti tecnologici e di contenimento dei consumi energetici. Resta fermo il rispetto degli standard urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di quelle relative alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni nonché del piano paesaggistico.
IL NOTIZIOMETRO