Recupero sottotetti ed edilizia libera in Sicilia dopo il Salva Casa
La Legge Regionale n. 27/2024 ha recepito le disposizioni non immediatamente applicabili del Salva Casa nella Regione Siciliana. Ecco cosa cambia per il recupero dei sottotetti e l’edilizia libera
Edilizia libera: le VePA
L’art. 15, comma 1, della L.R. n. 27/2024 dispone l’inserimento all’art. 3 (Recepimento con modifiche dell'articolo 6 "Attività edilizia libera" e dell'articolo 6 bis "Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata" del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), comma 1, della L.R. n. 16/2016, delle lettere af-bis) e af-ter) che inseriscono tra gli interventi di edilizia libera rispettivamente le VePA e le pergotende.
Di seguito il testo delle due nuova lettere af-bis):
af-bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio, di logge rientranti all'interno dell'edificio o di porticati, a eccezione dei porticati gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell'edificio prospicienti aree pubbliche, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microareazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici e avere caratteristiche tecnico costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche;
Relativamente all’istallazione di vetrate panoramiche (VePa), ecco le caratteristiche per poterle considerare “edilizia libera”:
- amovibili;
- totalmente trasparenti;
- dirette:
- ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici,
- al miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche;
- alla riduzione delle dispersioni termiche;
- alla parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche.
Possono essere installate:
- nei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio;
- nelle logge rientranti all’interno dell’edificio o di porticati, a eccezione dei porticati gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell’edificio prospicienti aree pubbliche, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile.
Tali strutture devono:
- favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici;
- avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche.
Secondo il regolamento edilizio-tipo, richiamato dalla lettera af-bis):
- il balcone è l'“elemento edilizio praticabile ed aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni”;
- la loggia è l'“elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni”.
A prescindere dal riferimento ai balconi aggettanti e alle logge chiuse, dalla citata lettera af-bis), si desume che l’utilizzo di vetrate panoramiche non comporta di per sé la creazione di un nuovo volume quando sia effettuata ai soli fini di protezione temporanea dagli agenti atmosferici e riduzione delle dispersioni termiche e sia mantenuta la natura e la funzione di spazio esterno.
Diverso il caso in cui l’area, oltre che delimitata da vetrate richiudibili ed amovibili, venga collegata agli impianti dell’appartamento e dotata di riscaldamento o altri impianti di aerazione. Ciò che esclude l’applicabilità della disciplina di edilizia libera alle VePa è la natura dell’intervento nei casi in cui sia individuabile un volume chiuso potenzialmente abitabile.
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