Recupero sottotetti, sopraelevazioni e sanatoria edilizia: interessante sentenza del Consiglio di Stato
La violazione del contraddittorio procedimentale è idonea ad inficiare la legittimità del provvedimento anche nei procedimenti vincolati, quale quello di sanatoria
Accertamento di conformità ex art. 36: il silenzio è rigetto
Preliminarmente, il Consiglio di Stato ha ricordato che la richiesta di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 è soggetta al requisito della doppia conformità. L’intervento, cioè, deve risultare conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
Nel caso di specie, all’istanza di sanatoria non è seguito alcun provvedimento se non l’ordinanza di demolizione che l’ha implicitamente respinta prendendo atto del parere contrario espresso dalla Commissione edilizia comunale.
Ai sensi del comma 3, art. 36, del Testo Unico Edilizia, il silenzio sull’istanza di sanatoria ha significato di rigetto.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 18 settembre 2024, n. 7631IL NOTIZIOMETRO