Recupero sottotetti, sopraelevazioni e sanatoria edilizia: interessante sentenza del Consiglio di Stato
La violazione del contraddittorio procedimentale è idonea ad inficiare la legittimità del provvedimento anche nei procedimenti vincolati, quale quello di sanatoria
Il preavviso di rigetto
Per quanto riguarda il preavviso di rigetto, il Consiglio di Stato ha ricordato un principio consolidato per il quale lo stesso, stante la sua portata generale, trova applicazione anche nei procedimenti di sanatoria o di condono edilizio, con la conseguenza che deve ritenersi illegittimo il provvedimento di diniego che non sia stato preceduto dall'invio della comunicazione di cui all'art. 10-bis (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza) della Legge n. 241/1990, in quanto preclusivo per il soggetto interessato della piena partecipazione al procedimento e, dunque, della possibilità di un apporto collaborativo, capace di condurre ad una diversa conclusione della vicenda.
In linea generale, la violazione del contraddittorio procedimentale è idonea ad inficiare la legittimità del provvedimento anche nei procedimenti vincolati, quale quello di sanatoria, quando il contraddittorio procedimentale con il privato interessato avrebbe potuto fornire all'Amministrazione elementi utili ai fini della decisione, ad esempio in ordine alla ricostruzione dei fatti o all'esatta interpretazione delle norme da applicare.
Dunque, affinché la violazione dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 possa inficiare la legittimità del provvedimento impugnato, il privato non può limitarsi a denunciare la lesione delle proprie garanzie partecipative, ma è anche tenuto ad indicare gli elementi, fattuali o valutativi, che, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento.
Ne deriva che la violazione del citato art. 10-bis è idonea a determinare l’annullamento del diniego di condono o sanatoria, qualora, alla stregua degli elementi deduttivi e istruttori forniti dalla parte privata, sia dubbio che, in caso in osservanza delle disposizioni procedimentali violate, il contenuto dispositivo dell’atto sarebbe stato identico a quello in concreto assunto.
Cosa che nel caso di specie non è avvenuta. Per cui trova, comunque, applicazione il disposto di cui all’art. 21-octies, comma 2, prima parte, della legge n. 241 del 1990, secondo cui “non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 18 settembre 2024, n. 7631IL NOTIZIOMETRO