Recupero sottotetti, sopraelevazioni e sanatoria edilizia: interessante sentenza del Consiglio di Stato

La violazione del contraddittorio procedimentale è idonea ad inficiare la legittimità del provvedimento anche nei procedimenti vincolati, quale quello di sanatoria

di Redazione tecnica - 24/10/2024

Recupero sottotetti e normativa regionale

Relativamente alle censure di “merito”, il Consiglio di Stato ha ricordato la normativa regionale:

  • la legge regionale che ha promosso il recupero a fini abitativi dei sottotetti con l’obiettivo di limitare il consumo di suolo e di favorire il contenimento dei consumi energetici, ha stabilito che, negli edifici esistenti destinati o da destinarsi in tutto in parte a residenza, è consentito il recupero a solo scopo residenziale del piano sottotetto, purché risulti legittimamente realizzato al 31 dicembre 2012;
  • la stessa legge regionale definisce “sottotetti” i volumi sovrastanti l’ultimo piano degli edifici compresi nella sagoma di copertura.

Nel caso di specie, a seguito della trasformazione realizzata, l’originario piano secondo sottotetto è diventato un piano secondo, sovrastato da un terzo piano sottotetto, in quanto il volume del secondo piano dell’edificio non si trova più a contatto con la sagoma di copertura dell’edificio stesso.

I piani fuori terra dell’edificio, in sostanza, da due sono diventati tre.

L’amministrazione comunale, quindi, ha compiutamente dimostrato come non risultava applicabile alla fattispecie la disciplina regionale sul recupero ai fini abilitativi dei sottotetti, in quanto, a seguito della realizzazione del progetto, il secondo piano sottotetto è diventato un piano vero e proprio e il sottotetto è divenuto un nuovo piano, il terzo.

Inoltre, il parere contrario della Commissione ha evidenziato che la difformità delle opere alla disciplina urbanistico/edilizia al momento dell’abuso ed al momento della presentazione dell’istanza discende anche dal fatto che le altezze dei vani al piano secondo sono inferiori ai ml 2,70 minimi prescritti dal DM 5 luglio 1975 e dal fatto che la aumento di SUL ammesso dal Piano Regolatore risulta già usufruito interamente con permesso di costruire e varianti.

In definitiva, l’appello è stato respinto in quanto infondato.

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