La repressione degli abusi edilizi: i più recenti orientamenti della giurisprudenza
Interessante relazione di Solveig Cogliani al Convegno “La semplificazione edilizia e urbanistica tra oneri amministrativi ed esigenze di tutela del territorio”
La demolizione: un diritto reale e una sanzione permanente
La relazione conferma che la demolizione rappresenta una misura reale e non personale, il cui obbligo grava sia sul responsabile dell’abuso sia sul proprietario del bene (principio ribadito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e chiarito dal C.G.A.R.S.). La sanzione non richiede la dimostrazione di colpevolezza del proprietario, ma si basa sulla necessità di eliminare situazioni urbanistiche illegittime.
Aspetto centrale della repressione degli abusi è la necessità di motivare adeguatamente i provvedimenti repressivi, tenendo conto del principio di proporzionalità e degli interessi contrapposti. Sentenze recenti hanno sottolineato che, anche in presenza di un abuso, è essenziale garantire un giusto procedimento sanzionatorio.
La relazione ricorda che (Adunanza Plenaria 11 ottobre 2023, n. 16) i principi per i quali:
- la mancata ottemperanza – anche da parte del nudo proprietario - alla ordinanza di demolizione entro il termine previsto dall’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, impone l’emanazione dell’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, tranne il caso in cui sia stata formulata l’istanza prevista dall’art. 36 del medesimo d.P.R. o sia stata dedotta e comprovata la non imputabilità dell’inottemperanza;
- l’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, emesso ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, ha natura dichiarativa e comporta – in base alle regole dell’obbligo propter rem - l’acquisto ipso iure del bene identificato nell’ordinanza di demolizione alla scadenza del termine di 90 giorni fissato con l’ordinanza di demolizione; qualora per la prima volta sia con esso identificata l’area ulteriore acquisita, in aggiunta al manufatto abusivo, l’ordinanza ha natura parzialmente costitutiva in relazione solo a quest’ultima (comportando una fattispecie a formazione progressiva);
- l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione comporta la novazione oggettiva dell’obbligo del responsabile o del suo avente causa di ripristinare la legalità violata, poiché, a seguito dell’acquisto del bene da parte dell’Amministrazione, egli non può più demolire il manufatto abusivo e deve rimborsare all’Amministrazione le spese da essa sostenute per effettuare la demolizione d’ufficio, salva la possibilità che essa consenta anche in seguito che la demolizione venga posta in essere dal privato.
Veine, inoltre, ribadito che “seppure l’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, emesso ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, ha natura dichiarativa (come precisato dall’Adunanza Plenaria appena citata), la sanzione della perdita della proprietà per inottemperanza all’ordine di demolizione, non può prescindere da un provvedimento amministrativo che definisca l’oggetto dell’acquisizione al patrimonio comunale, attraverso la quantificazione e la perimetrazione dell’area sottratta al privato; tant’è che il titolo per l’immissione in possesso del bene e per la trascrizione nei registri immobiliari è costituito proprio dall’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire”.
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