La repressione degli abusi edilizi: i più recenti orientamenti della giurisprudenza
Interessante relazione di Solveig Cogliani al Convegno “La semplificazione edilizia e urbanistica tra oneri amministrativi ed esigenze di tutela del territorio”
Abusi minori e fiscalizzazione
In casi di abusi meno gravi, l’ordinamento consente di sostituire la demolizione con una sanzione pecuniaria, applicabile solo per interventi in parziale difformità dal permesso di costruire. La fiscalizzazione dell’abuso, sebbene limitata, rappresenta un compromesso tra tutela dell’ordine urbanistico e esigenze pratiche.
“Quanto all’applicazione della sanzione pecuniaria in sostituzione di quella demolitoria, il C.G.A.R.S. ha evidenziato che essa costituisce una possibilità applicabile solo agli abusi meno gravi riferibili all'ipotesi della parziale difformità dal titolo abilitativo (in ragione del minor pregiudizio causato all'interesse urbanistico) e dell'annullamento del permesso di costruire; viceversa, con riferimento alle ipotesi di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, la sanzione della demolizione e della riduzione in pristino rimane l'unica applicabile, quale strumento per garantire l'equilibrio urbanistico violato; nel caso in cui il manufatto è stato interamente realizzato in mancanza del titolo abilitativo, esso non rientra quindi nell’ambito applicativo dell’art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001, anche in ragione del fatto che il concetto di parziale difformità presuppone che un determinato intervento costruttivo, pur se contemplato dal titolo autorizzatorio rilasciato dall'autorità amministrativa, venga realizzato secondo modalità diverse da quelle previste e autorizzate a livello progettuale, come si desume in negativo dall'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001”.
Documenti Allegati
RelazioneIL NOTIZIOMETRO