Responsabilità direttore dei lavori: il contratto d’appalto prevale sulla giurisprudenza
Una sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila rivede la tradizionale interpretazione della responsabilità del direttore dei lavori in caso di errori esecutivi.
Il ruolo del direttore dei lavori
In giurisprudenza, il ruolo del direttore dei lavori è ben definito: si tratta di un professionista che deve garantire la conformità del progetto e la corretta esecuzione dei lavori, rispettando le normative e le regole tecniche. È, infatti, previsto un "canone di diligenza qualificata", secondo cui rientra nei doveri del direttore dei lavori il controllo e la verifica costante del rispetto del progetto e delle modalità esecutive. L'omissione di questi doveri comporta inevitabilmente l’attribuzione di responsabilità al professionista.
Una delle sentenze più recenti che toccano questo argomento, la n. 27045 del 18 ottobre 2024 della Corte di Cassazione, ha stabilito infatti che: “Nelle obbligazioni del direttore dei lavori rientrano l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, che delle modalità esecutive al capitolato e alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti gli accorgimenti per evitare difetti costruttivi, cosicché incorre in responsabilità il professionista che ometta di vigilare e impartire le opportune disposizioni al riguardo, di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in mancanza, di riferire al committente”.
Documenti Allegati
Sentenza Tribunale L’Aquila 10 marzo 2025, n. 311IL NOTIZIOMETRO