Responsabilità direttore dei lavori: il contratto d’appalto prevale sulla giurisprudenza

Una sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila rivede la tradizionale interpretazione della responsabilità del direttore dei lavori in caso di errori esecutivi.

di Cristian Angeli - 17/03/2025

La sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila

Nonostante l'ampio filone giurisprudenziale che chiarisce la responsabilità del direttore dei lavori in presenza di errori esecutivi, il giudice della Corte d'Appello di L’Aquila ha deciso di adottare un approccio diverso, privilegiando le disposizioni contenute nel contratto d’appalto. Secondo il Tribunale il contratto specificava chiaramente i compiti assegnati al direttore dei lavori strutturali, tra cui il controllo dell’esecuzione nonché la redazione di una relazione suppletiva in caso di interventi non previsti negli elaborati progettuali. Perciò, sebbene l'architetto fosse il direttore dei lavori generali, trattandosi di errore nato nella fase di realizzazione delle opere in cemento armato, il compito di vigilanza su di esse rientrava sotto la supervisione dell’ingegnere specializzato.

In merito alla responsabilità dell'architetto, il giudice ha dichiarato: “La rilevanza probatoria del contratto deve prevalere sulla circostanza che l’architetto non fosse presente (peraltro deve ritenersi per una valida ragione ampiamente documentata) al momento dell’inizio dei lavori ed anche (ragionevolmente) non lo fosse neppure quando la ditta appaltatrice ha realizzato il piano di calpestio in maniera difforme rispetto alle iniziali previsioni progettuali. A tale riguardo, sulla scorta di quanto riportato nel contratto di appalto, il direttore dei lavori strutturali avrebbe anche dovuto non solo rilevare lo scostamento rispetto al progetto iniziale, ma anche avrebbe dovuto redigere una specifica relazione.”

Pertanto, la Corte ha ritenuto che non potesse essere attribuita alcuna responsabilità all’architetto, nonostante l’errore che ha portato a un innalzamento non previsto dell’intero fabbricato.

© Riproduzione riservata