Responsabilità progettuale: la nuova era dopo il correttivo al Codice Appalti

Il Principio del favor contractus e le innovazioni in materia di esternalizzazione della progettazione dopo il correttivo al D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti)

di Pietro Grosso - 25/02/2025

Verso una maggiore responsabilità progettuale

Il richiamo all’art. 41, comma 8-bis, implica che, anche in assenza di una espressa previsione contrattuale, la responsabilità del progettista sia direttamente applicabile ex lege. Pertanto, il RUP ha il dovere di attivarsi immediatamente per richiedere l’adempimento degli obblighi reintegrativi, evitando un aggravamento del danno.

Inoltre, la modifica si coordina con l’art. 120 del Codice, nella parte relativa alle varianti in corso d’opera, prevedendo un obbligo per la stazione appaltante di verificare gli errori progettuali in contraddittorio con il progettista e l’appaltatore, al fine di individuare soluzioni esecutive compatibili con il principio del risultato.

Cautele e best practice

Il nuovo quadro normativo impone particolare attenzione alle misure preventive che i diversi attori del processo devono adottare. Per i progettisti, diventa essenziale implementare un sistema strutturato di risk assessment che preveda una documentazione preliminare completa delle condizioni di partenza del progetto. Il principio caveat emptor si trasforma qui in un più ampio caveat progettista, richiedendo una due diligence approfondita prima dell'assunzione di ogni incarico.

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