Revisione Codice Appalti 2023: tutti gli aspetti in discussione

Prevista oggi la discussione congiunta in VIII Commissione alla Camera di due risoluzioni finalizzate alla modifica di alcune norme del d.Lgs. n. 36/2023

di Redazione tecnica - 25/06/2024

Correttivi al Codice Appalti 2023: la risoluzione Mazzetti

Sono 9 i punti sui qualisi sofferma la risoluzione presentata da Erica Mazzetti.

Procedure negoziate senza bando

Per evitare possibili abusi dell'istituto, previsto dall'art. 50, comma 1, lett. c),  appare opportuno prevedere che la stazione appaltante garantisca una adeguata pubblicità preventiva e successiva all'adozione di tale metodologia di affidamento, bilanciando l'eventuale aggravio di adempimenti e costi per le stazioni appaltanti, con i minori rischi di contenzioso.

Revisione prezzi

L'attuale previsione dell’art. 60 non consente di disciplinare adeguatamente fattispecie contrattuali significativamente diverse quali sono i contratti ad esecuzione istantanea ed i contratti di durata pluriennale ad esecuzione continuata o periodica, come quelli dei servizi. Sarebbe opportuno rivalutare per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa, una revisione annuale com'era previsto in precedenti edizioni del Codice (articolo 115 del decreto legislativo n. 163 del 2006) e introdurre ordinariamente meccanismi automatici di revisione.

Requisiti di capacità tecnica

Nella risoluzione si chiede di rivedere il disposto dall’art. 100 sulla sussistenza dei requisiti di partecipazione relativi ai tre anni precedenti la data del bando: “Tale previsione, difforme da quella prevista dal precedente Codice, in cui per i servizi di natura intellettuale tale limite era fissato a 10 anni, comporta l'esclusione dalla gran parte delle gare di molti liberi professionisti le società di progettazione. 

Questo limite va rivalutato “bilanciando l'esigenza di selezionare i professionisti sulla base di esperienza maturata in tempi prossimi alla procedura di affidamento, con la necessità di concedere agli stessi la possibilità di dimostrare la propria capacità di stare al passo con l'innovazione tecnologica e con le esigenze di adeguare ogni soluzione tecnica agli obiettivi di resilienza e sostenibilità ambientale”

Direzione dei lavori

Per quanto riguarda l’art. 114, si pone la necessità di evidenziare il ruolo di garante dell'esecuzione dei lavori in capo al direttore dei lavori, anche con riferimento alle proposte tecniche o alle soluzioni legate a migliorie, presentate dall'appaltatore in fase di gara, che, se accolte, debbano essere effettivamente recepite integralmente nel contratto, a garanzia del principio della responsabilità da parte della stazione appaltante, al fine di evitare una prassi corrente nella quale le migliorie in fase attuativa sono modificate a discrezione della Direzione dei lavori e della Stazione appaltante.

Collaudo e verifica di conformità

In riferimento alle previsioni dell’art. 116, si propone di ridurre da sei mesi a quattro mesi i termini del collaudo finale o di ogni altra verifica prevista, quanto meno per le opere che non siano di rilevante importanza, al fine di consentire la sollecita liquidazione di quanto dovuto all'appaltatore, ai sensi dell'articolo 125, comma 7, del Codice, nonché dello svincolo della cauzione definitiva di cui all'articolo 117 del Codice e delle riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile;

Garanzie definitive

Come nella risoluzione Manes, al comma 1 appare opportuno (ferma restando la percentuale del 10% del valore dei contratti stessi da costituire al momento della sottoscrizione del contratto applicativo definitivo) eliminare la cauzione del 2% prevista per gli Accordi quadro (AQ) e rivalutare la congruità generale di tutte le forme di cauzione o fideiussione a «garanzia definitiva» in capo all'appaltatore aggiudicatario dell'accordo quadro, in quanto tali previsioni possono creare allo stesso una immobilizzazione di risorse che non trova giustificazione.

La sottoscrizione del contratto dell'AQ non conferisce alcun diritto dell'aggiudicatario a vederselo onorato in tutta la sua compiutezza. Si è più volte verificata la circostanza in cui scadenza alla validità triennale o quadriennale cui è proiettato l'accordo quadro, non è stato maturato alcun contratto applicativo

Subappalto

In riferimento all’art. 119, viene richiesta la regolamentazione del subappalto a cascata. A fronte della previsione secondo cui la stazione appaltante è tenuta ad individuare la categoria di lavori o le prestazioni che, sebbene subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, è necessario prevedere esplicitamente che:

  • a) non sono ammessi ulteriori subappalti oltre quelli stabiliti dal primo subappaltatore;
  • b) contratti non qualificabili come subappalto non possano essere oggetto di ulteriore affidamento da parte del subappaltatore.

Modifica dei contratti in corso di esecuzione

Secondo quanto si legge nella risoluzione, la previsione dell’art. 120, secondo cui potere stabilire un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino ad un quinto dell'importo da contratto, contrasta con la logica primaria secondo la quale, rispetto ad un importo contrattuale definito, l'appaltatore debba farsi carico di un possibile aumento delle prestazioni, contrattualmente sottoscritte, che inevitabilmente non potranno non incidere sulla voce «costi» in un mercato fortemente condizionato dalla volatilità dei prezzi.

Sul punto, si chiede di stabilire un aumento o una diminuzione delle prestazioni nei contratti in corso di esecuzione sia limitata al 10% dell'importo da contratto.

Affidamenti dei concessionari

Infine, per garantire il potenziamento delle infrastrutture autostradali nei tempi certi dei piani di investimento, si chiede di modificare l’art. 186 sugli affidamenti dei concessionari, prevedendo che per i concessionari autostradali le quote di affidamento esternalizzato siano fissate in una misura variabile tra il 40 per cento e il 60 per cento, da determinarsi anche in ragione delle specificità del singolo rapporto concessorio.

 

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