Revisione Codice Appalti 2023: tutti gli aspetti in discussione
Prevista oggi la discussione congiunta in VIII Commissione alla Camera di due risoluzioni finalizzate alla modifica di alcune norme del d.Lgs. n. 36/2023
Modifiche al nuovo Codice dei Contratti: la risoluzione Manes
9 anche i punti che caratterizzano la risoluzione a firma dell'on. Franco Manes.
Concorsi di progettazione
Il nuovo Codice, all'art. 46, individua di regola in una sola fase e, con adeguata motivazione, due fasi, con possesso da parte di tutti i partecipanti, al momento di iscrizione al concorso, dei requisiti di ordine speciale di tipo economico-finanziario e tecnico-professionale di cui all'articolo 100.
La «stagione» di grande diffusione dei concorsi di progettazione che si è avuta con il precedente Codice, ha dimostrato che la forma migliore di concorso è quella in due fasi che, rispetto alla fase unica, garantisce una maggiore apertura alla concorrenza ed una notevole semplificazione delle attività della commissione giudicatrice, con conseguentemente risparmio sui tempi. Inoltre, l'opzione, già prevista nel precedente Codice, di dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale (economico-finanziari e tecnico-professionali) indicati nel bando solo da parte del vincitore nella fase di affidamento della progettazione esecutiva, con la possibilità di implementare i componenti del gruppo di progettazione, di fatto ha finora rilanciato l'accesso ai concorsi dei giovani;
Sii ritiene pertanto opportuno rivalutare l'articolato del Codice, proponendo che il concorso di progettazione si svolga in due fasi e che il progetto di fattibilità tecnico-economica sia completato dal solo vincitore entro i termini indicati nel bando.
Procedure negoziate senza bando
Si richiede che per la procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera c), vincoli la SA a dare adeguata pubblicità preventiva e successiva all'adozione di tale procedura, per scongiurare eventuali abusi nel suo utilizzo, anche valutando che il possibile aggravio di adempimenti e costi per le stazioni appaltanti sarebbero compensati con minori rischi di contenzioso.
Revisione prezzi
Richiesti chiarimenti sulle previsioni dell’art. 60. In particolare è necessario chiarire e disciplinare con puntualità che:
- a) nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento sia obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi;
- b) tali clausole non apportano modifiche tali da alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo, quale soglia di attivazione del meccanismo revisionale, e operano nella misura dell'80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire;
- c) chiarire che il 5% non costituisce un'alea ma una soglia di attivazione.
Affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria
In relazione all’art. 66, si chiede di chiarire che, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario di servizi di architettura e ingegneria, le prestazioni professionali specialistiche devono essere:
- rese da soggetti competenti per materia, dotati di apposite qualifiche professionali;
- integrate da una persona fisica, in possesso di idonei requisiti professionali, individuata nell'offerta presentata dall'Operatore Economico concorrente.
Per questo va implementato l'articolato riportando che, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico sia espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali, e che nell'offerta sia inoltre indicata la persona fisica, in possesso di idonei requisiti professionali, incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.
Requisiti di capacità tecnica
In riferimento all’art. 100, la risoluzione richiede, per garantire un'apertura del mercato alle piccole e medie strutture professionali ed «assicurare un livello adeguato di concorrenza», che nelle procedure di affidamento di servizi di architettura e ingegneria, fermo restando il possesso dei requisiti di idoneità professionale:
- i requisiti economico-finanziari possano essere dimostrati tramite una copertura assicurativa con massimale rapportato all'importo delle opere (10%) o, in alternativa, con adeguata motivazione, mediante un fatturato globale non superiore al valore stimato del servizio in affidamento, maturato nei migliori tre esercizi dei dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando;
- i requisiti di capacità tecnico-professionale possano essere dimostrati con l'avvenuta esecuzione, anche a favore di soggetti privati, di contratti analoghi a quelli in affidamento, per le classi e categorie di cui all'articolo 41, comma 15, del Codice, indipendentemente da limiti temporali.
Direzione lavori
Secondo la risoluzione, all’articolo 114, va stabilito che il direttore dei lavori rappresenta il garante «in toto» dell'esecuzione dei lavori, e quindi assume tale responsabilità anche rispetto alle proposte tecniche o di migliorie presentate dall'appaltatore in fase di gara.
Vanno quindi definiti con certezza i «confini» delle migliorie che:
- a) devono riguardare l'opera oggetto di appalto nei limiti di quanto indicato nel bando di gara;
- b) non devono richiedere l'acquisizione di nuove autorizzazioni e/o pareri;
- c) devono essere progettate con livello di approfondimento esecutivo da parte di professionisti regolarmente abilitati;
- d) devono essere approvate dalla stazione appaltante;
- e) devono essere recepite nel contratto e dirette, in fase di esecuzione, dalla direzione dei lavori, come da suo compito naturale;
Garanzie definitive
In riferimento all’art. 117, comma 1, andrebbe soppressa la previsione relativa alla cauzione del 2% per gli Accordi quadro (AQ) e rivalutata la congruità generale di tutte le forme di cauzione o fideiussione a «garanzia definitiva» in capo all'appaltatore aggiudicatario dell'accordo quadro, per evitare il verificarsi di una immobilizzazione di risorse eccessivamente gravosa.
Subappalto
Per quanto riguarda l’art. 119 sul subappalto, è necessario disporre regole più puntuali in relazione al subappalto a cascata perché l'attuale formulazione presenta un rischio alto di uso improprio dell'istituto. In particolare è necessario prevedere:
- che non siano ammessi ulteriori subappalti oltre a quelli stabiliti dal primo subappaltatore;
- che i contratti non qualificabili come subappalto non possano essere oggetto di ulteriore affidamento da parte del subappaltatore;
Affidamenti dei concessionari
Infine, all’art. 186, per garantire il potenziamento delle infrastrutture autostradali nei tempi certi dei piani di investimento, è necessario prevedere che per i concessionari autostradali le quote di affidamento esternalizzato siano fissate in una misura variabile tra il 40% e il 60%, da determinarsi anche in ragione delle specificità del singolo rapporto concessorio.
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