Revisione Codice Appalti: ANCE interviene sulle risoluzioni al Governo

Nuova audizione in VIII Commissione alla Camera. Oltre alle valutazioni sulle proposte dei deputati, l'Associazione aggiunge alcune considerazioni importanti

di Redazione tecnica - 08/08/2024

Le valutazioni dell'Associazione

Spiega la Presidente Brancaccio che il nuovo Codice ha come obiettivo principale lo snellimento delle procedure e la semplificazione amministrativa, per garantire la realizzazione di opere pubbliche di qualità, nel minor tempo possibile.

I principi del risultato, della fiducia, dell’equilibrio contrattuale, dell’apertura del mercato alla concorrenza, nonché, quello della qualificazione delle SA, la spinta verso la digitalizzazione, sono tutte innovazioni di importanza strategica si devono tradurre in cantieri e poi in opere fruibili dai cittadini, motivo per cui vanno resi coerenti con le ulteriori disposizioni di cui si compone il Codice, affinando se del caso, le parti non del tutto allineate.

L'accesso al mercato e le soglie

Uno su tutti, l’accesso al mercato degli operatori economici: lascia quindi perplessi la scelta di istituzionalizzare, fino alla soglia comunitaria, l’utilizzo delle procedure negoziate senza bando, rischiando di produrre un effetto inverso a quello auspicato, limitando la trasparenza, la pubblicità e la concorrenza.

Se è apprezzabile che, per i lavori sopra 1 mln di euro, le SA possano ricorrere liberamente anche alle procedure concorrenziali, è fondamentale ripristinare l'obbligo di procedure aperte e concorrenziali per appalti sopra la soglia di 2/3 milioni di euro, così come va rivista la scelta di ampliare ulteriormente l’autonomia dei settori speciali, dal momento che rappresentano il 36% del mercato, né si apprezza che chi abbia ottenuto le concessioni “senza gara” non abbia poi alcun obbligo di recuperare questo gap concorrenziale “a valle”, ove operi nei settori speciali. In tal modo, è a rischio concorrenza il 50% del mercato. È necessario trovare una soluzione in grado di coniugare risultato e concorrenza, efficacia del processo e apertura del mercato a tutte le imprese in grado di competere.

L'aggiudicazione delle offerte

Inoltre, il principio del risultato, che presuppone che l’opera pubblica venga aggiudicata a chi è in grado di assicurare il miglior rapporto qualità-prezzo, mal si concilia con l’avvenuta eliminazione del tetto massimo al punteggio da attribuire al prezzo in sede di offerta economicamente più vantaggiosa. Così facendo, si finisce per reintrodurre, di fatto, il massimo ribasso che ANCE ha sempre fortemente combattuto, perché impedisce la presentazione di offerte serie e ben ponderate, dando luogo a spirali ribassiste che, da tempo, hanno dimostrato di non essere funzionali ad una esecuzione a regola d’arte dei lavori.

Altra criticità attiene al tema dell’anticipazione nei contratti pluriennali, dove la corresponsione anno per anno, rapportata all’importo di ciascun anno contabile, è da riferirsi esclusivamente agli appalti di servizi e forniture pluriennali, e non ai lavori correlare l’erogazione della stessa ai pagamenti dei lavori da effettuare nella sola prima annualità avrebbe l’effetto di frustrare il principio del risultato, poiché, di fatto, comporterebbe la corresponsione in una misura del tutto insufficiente a coprire l’importo necessario ad avviare il cantiere. La scelta, inoltre, di non prevedere l’applicazione obbligatoria di tale istituto per i contratti affidati nei settori speciali, genera una immotivata disparità di trattamento per gli operatori economici aggiudicatari di contratti in tali settori, che non potranno beneficiare delle somme necessarie per fare fronte alle spese per l’avvio del cantiere, con il rischio di aggravare la crisi di liquidità in cui versano le imprese in tale momento storico.

Le carenze normative sulla fase esecutiva

Altra criticità, la presenza di poche norme alla fase esecutiva (14 articoli su 229), che invece risulta fondamentale poiché rende possibile passare dal progetto alla sua realizzazione, dando concretezza al principio del risultato che, oggi, permea il nuovo Codice. Non solo: alcune di queste norme non sono di facile interpretazione, a iniziare dalle varianti: il nuovo Codice riproduce pressoché interamente il contenuto dell’articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016, già di difficile applicazione.

E ancora: per ANCE è necessario dare una concreta e compiuta attuazione al principio della fiducia. La figura dell’illecito professionale, che senza dubbio appare migliorata, va ricondotta entro confini più precisi, circoscrivendo le fattispecie rilevanti e superando, ai fini della rilevanza, le misure cautelari e il rinvio a giudizio per tutti i reati, attestandosi sempre sulla pronuncia almeno di primo grado.

La revisione dei prezzi

Infine, uno dei principi più importanti e innovativi del nuovo Codice è quello teso a garantire la conservazione dell’equilibrio contrattuale. Da questo punto di vista, per ANCE è positivo il ritorno dell’istituto della revisione prezzi, che si attiva al verificarsi di una variazione del costo dell’opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell’importo complessivo, operando nella misura dell’80 per cento della variazione stessa.

Per l’Associazione, affinché esso sia realmente efficace, va chiarito che il 5% costituisce unicamente la soglia di attivazione del meccanismo revisionale, mentre l’80% da liquidare va calcolato rispetto all’intera variazione intervenuta, e non solo alla parte eccedente il 5%. In ogni caso, tale principio presuppone, “a monte” che i progetti messi in gara siano basati su prezzi aderenti agli effetti valori di mercato.

L'applicazione del CCNL e l'autonomia delle imprese

Per quanto riguarda le opere di urbanizzazione a scomputo, occorre mantenere l’attuale sistema che, nei casi in cui si ricada nell’applicazione della normativa del codice appalti, lasci ai privati di svolgere agevolmente la gestione della gara. Per questo è necessario prevedere delle modalità specifiche e semplificate di accreditamento nell’ambito del procedimento digitale di acquisizione della CIG.

In riferimento al “principio di equivalenza delle tutele” di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 36/2024, occorre chiarire che nel settore edile tale principio sussiste esclusivamente tra i contratti collettivi nazionali e territoriali di categoria stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, così come rilevato anche nella Risoluzione n. 7-00247.

Infine, sarebbe opportuno – superata la logica transitoria degli allegati al Codice - ritornare ad avere un Regolamento attuativo dedicato ai lavori pubblici, distinto da quello per i servizi e le forniture, così da accompagnare i RUP e i DL nell’applicazione del Codice, un vero e proprio Manuale operativo che agevoli ed aiuti le stazioni appaltanti nell’ordinata conduzione del processo di realizzazione delle opere.

 

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