Revisione Codice Appalti: ANCE interviene sulle risoluzioni al Governo

Nuova audizione in VIII Commissione alla Camera. Oltre alle valutazioni sulle proposte dei deputati, l'Associazione aggiunge alcune considerazioni importanti

di Redazione tecnica - 08/08/2024

Le ulteriori proposte

Dopo avere espresso le proprie valutazioni positive e negative rispetto alle proposte delle risoluzioni, ANCE ha evidenziato alcuni ulteriori aspetti da tenere in considerazione nelle modifiche del Codice.

Anticipazione del prezzo nei settori ordinari (art. 125)

La disciplina dell'anticipazione nei contratti pluriennali (art. 125, co 1, terzo periodo) appare dettata per i contratti ad esecuzione periodica e/o continuativa (forniture e servizi), per i quali può essere calcolata per le prestazioni relative a ciascuna annualità contabile, e non per quelli ad esecuzione prolungata, come i lavori, in cui, infatti, è nella prima annualità che si concentra lo sforzo organizzativo per l’avvio del cantiere. Occorre dunque chiarire, in linea con quanto già previsto nella relazione di accompagnamento al nuovo Codice redatta dal Consiglio di Stato, che l’erogazione dell’anticipazione del prezzo contrattuale viene calcolata sulla base delle prestazioni di ciascuna annualità per i soli servizi e forniture. Conseguentemente, per i lavori l’anticipazione deve essere calcolata sull’importo complessivo del contratto di appalto, anche nel caso di contratti pluriennali.

Cumulo delle riduzioni delle garanzie (art. 106)

Occorre precisare che la riduzione dovuta al possesso delle certificazioni indicate nell’allegato II.13 del Codice - da prevedere sempre al 20 per cento e per tutte le certificazioni contenute nel citato allegato – è cumulabile con quella del 10 per cento, prevista in caso di utilizzo di una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti. Tale riduzione, infatti, verosimilmente per un refuso, risulta cumulabile con le riduzioni del primo e secondo periodo, ossia con le altre riduzioni contemplate dal comma 8 dell’articolo in commento, ma non con quella del 10 per cento menzionata, prevista al terzo periodo.

Appalti di maggiore importo (art. 103, all. II.12)

Ai fini della qualificazione degli OE per lavori sopra i 20 milioni, occorre coordinare la previsione dell’articolo 103, che consente alle stazioni appaltanti di richiedere un volume d'affari in lavori pari a due volte l'importo a base di gara, realizzato nei migliori 5 dei 10 anni antecedenti, con quanto erroneamente previsto all’allegato II. 12 (art. 6, co 2) del Codice, dove invece, si prevede che l’O.E. abbia realizzato, nel quinquennio antecedente, una cifra di affari, non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara.

Principio di applicazione dei contratti collettivi nel settore edile

Inoltre, particolare attenzione viene prestato all’art. 11 del Codice, dove è necessario individuare criteri applicativi specifici per gli appalti di lavori edili, al fine di non vanificare gli obiettivi perseguiti dalla norma, ossia la tutela dei lavoratori impiegati negli appalti stessi e della leale concorrenza tra gli operatori economici.

È fondamentale, in tal senso, garantire non solo la corretta individuazione da parte della stazione appaltante della contrattazione collettiva da indicare nel bando, ma anche circoscrivere in maniera puntuale l’applicabilità, per i lavori edili, della nozione di “equivalenza delle tutele” (di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 11). Gli aspetti da considerare in primo luogo sono, da un lato, il “principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore” (rubrica dell’art. 11), ossia la corrispondenza tra attività svolta e contrattazione collettiva applicata, e, dall’altro, il requisito che tale contrattazione collettiva sia stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Riguardo a quest’ultimo aspetto, ANCE segnala che, per il settore dell’edilizia, fin dal 2012 sono stati individuati puntualmente dal Ministero del Lavoro, i CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Venendo all’ambito specifico del Codice dei contratti pubblici, si tratta degli stessi CCNL presi in considerazione dal Ministero del Lavoro per la predisposizione delle tabelle del costo del lavoro nel settore edile, ai sensi dell’art. 41 co. 13 del d. lgs. n. 36/2023 (già art. 23 co. 16 del d. lgs. n. 50/2016). I suddetti CCNL sono espressamente indicati, unitamente ai relativi contratti integrativi territoriali, nelle premesse dei vari decreti direttoriali con cui tali tabelle sono state adottate e di volta in volta aggiornate (cfr. da ultimo D.D. n. 12 del 5 aprile 2023).

 Di conseguenza, per il settore edile è ormai acclarato quali siano i contratti collettivi, nazionali e territoriali, stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Fermo restando quanto sopra, si chiede, altresì, che la nozione di “equivalenza delle tutele”, di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 11, sia declinata, per gli appalti di lavori edili, in conformità alle caratteristiche peculiari del settore. In particolate si ritiene che nei lavori edili sussista l’equivalenza delle tutele, di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 11 del Codice, esclusivamente tra i contratti collettivi nazionali di categoria (e relativa contrattazione integrativa territoriale) stipulati dalle Organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ossia quelli stipulati rispettivamente da Ance-Coop, Organizzazioni artigiane e Confapi Aniem con Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL.

Opere di urbanizzazione a scomputo: modalità semplificate per l'acquisizione del CIG per i privati

Il D.lgs. 36/2023, in materia di opere di urbanizzazione a scomputo della quota del contributo di costruzione relativa agli oneri di urbanizzazione, riproduce nella sostanza la disciplina contenuta nel Codice previgente, prevedendo la possibilità per i privati titolari del permesso di costruire di svolgere la funzione di stazione appaltante nell’ambito della realizzazione di tali opere (art. 13, comma 7, allegato I.12).

Viene confermata l’esclusione dei privati – pur tenuti all’osservanza del Codice – dagli obblighi di qualificazione delle stazioni appaltanti (art. 2, comma 2 Allegato II.4), come sempre previsto dato che tale sistema rappresenta un punto di equilibrio fra le esigenze delle trasformazioni territoriali e quelle legate alla natura pubblicistica delle opere di urbanizzazione.

Sotto il profilo operativo sono state, tuttavia, segnalate alcune difficoltà per i casi in cui a tali opere si applichi la normativa del codice appalti per la gestione digitale delle gare che, a far data dal 1° gennaio 2024, riguarda anche gli operatori privati, per le convenzioni urbanistiche stipulate dopo il 1° luglio 2023.

Al riguardo, per ANCE occorre prevedere modalità specifiche e semplificate di accreditamento per i privati nell’ambito del procedimento digitale di acquisizione della CIG, come previsto dal D.lgs. 36/2023, e in particolare sarebbe auspicabile prevedere, per tali soggetti, modalità che consentano di utilizzare le PAD (Piattaforma Approvvigionamento Digitale) agevolmente ed in autonomia nella gestione della gara.

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