Revisione Codice Appalti: le proposte dell’ANAC
Dal ruolo dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) alle proposte di modifica al D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti)
Le modifiche sostanziali più attese
Nella sezione dedicata alle modifiche sostanziali, si ritrovano molte delle criticità che, recentemente, sono state oggetto di ampio dibattito tra gli operatori del settore. Si tratta quindi di questioni che, a parere di chi scrive, necessariamente devono essere affrontate e risolte dal legislatore.
Viene ad esempio evidenziata la necessità di chiarire se, attraverso la legge n. 49 del 2023 sull’equo compenso, il legislatore abbia reintrodotto dei parametri professionali minimi e, in caso positivo, quale possa essere il ribasso massimo che conduce a ritenere il compenso equo nell’ambito delle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura.
Viene poi rilevata, correttamente, l’esigenza di coordinamento tra il principio di tassatività delle cause di esclusione definite dal Codice (sancito dall’art. 10) e l’esistenza di norme al di fuori del Codice contenenti altri obblighi, adempimenti e condizioni aventi portata parimenti escludente. Si pensi, ad esempio alle cause di esclusione relative alla mancata iscrizione nelle white list, alla violazione della normativa in tema di pantouflage, alla mancata accettazione dei patti/protocolli di legalità, ecc.
Viene inoltre proposta, in un’ottica di velocizzazione dell’aggiudicazione, per la verifica dei requisiti di partecipazione, l’estensione della regola del silenzio assenso: decorsi 30gg dalla richiesta di comprova del requisito ad altra P.A., la verifica si dovrebbe intendere positiva, come già avviene per l’informativa antimafia.
L’ANAC sollecita, tra l’atro, l’inserimento nel Codice delle chiare definizioni di “categoria prevalente” e di “categoria scorporabile” nonché delle SIOS, ovvero delle categorie per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica.
Sul tema delle clausole sociali viene invece richiesta una razionalizzazione delle disposizioni contenute negli artt. 11 e 57, per garantire maggior coerenza ed evitare la sovrapposizione di istituti e la sovrabbondanza di tutele che potrebbero condurre ad un effetto contrario rispetto a quello voluto (mancata o ridotta applicazione per difficoltà operative pratiche). Si noti che prima della nota di correzione del 1° agosto scorso, l’Anac si era spinta fino a indicare come auspicabile la eliminazione dell’obbligo per le S.A. di indicare il contratto collettivo applicabile all’appalto; ma poi, su tale proposta, ha fatto marcia indietro, evidentemente nella consapevolezza che tale tutela non può essere eliminata.
Viene ulteriormente segnalato il contrasto giurisprudenziale in merito alla possibilità di utilizzare il soccorso istruttorio per sanare il mancato tempestivo pagamento del contributo in favore dell’Autorità. Sul punto l’Anac propone di consentire espressamente, con una previsione normativa, la sanatoria soltanto nel caso di allegazione di una ricevuta avente data certa anteriore rispetto alla data di scadenza delle offerte.
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