Revisione Codice Appalti: le proposte dell’ANAC
Dal ruolo dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) alle proposte di modifica al D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti)
Criticità interpretative
La seconda sezione del documento è dedicata alle criticità interpretative e prevede ulteriori proposte di emendamento del Codice. Di seguito si riassumono le principali.
L’Anac si preoccupa del corretto funzionamento del FVOE (fascicolo virtuale dell’operatore economico) e propone di rafforzare le norme che impongono agli Enti certificanti di consentire l’accesso alle loro banche dati. A tal fine sollecita anche la previsione di un suo corrispondente potere sanzionatorio.
L’Anac evidenzia inoltre l’opportunità di consentire alle stazioni appaltanti (in ogni caso e non solo per appalti di lavori di volare pari o sopra un milione di euro), nell’esercizio della propria discrezionalità e in applicazione del principio di auto-organizzazione amministrativa, di ricorrere alle procedure ordinarie anche sottosoglia, in luogo delle procedure negoziate, qualora le caratteristiche del mercato di riferimento inducano a ritenere preferibile un ampio confronto concorrenziale.
Vengono poi affrontate alcune problematiche relative all’istituto dell’esclusione automatica delle offerte anomale sottosoglia. L’Autorità rileva, tra l’altro, una contraddizione nella descrizione del METODO A di esclusione delle offerte, ovvero un disallineamento tra quanto previsto nel punto 1), secondo il quale “la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia” ed il punto 3) laddove è previsto che “tutti gli sconti superiori alla soglia di anomalia sono automaticamente esclusi)”. Tale incongruenza, secondo l’Autorità, andrebbe risolta prevedendo espressamente che le offerte pari alla soglia vadano escluse in via automatica.
Mentre con riferimento all’articolo 60 del Codice sulla clausola di revisione dei prezzi, l’Anac ritiene che andrebbe chiarito:
- l’ambito applicativo: in particolare se la clausola obbligatoria deve essere inserita solo nei contratti di durata pluriennale o ad esecuzione periodica;
- da quando può essere attivata (es. a partire dal primo anno, oppure solo in fase esecutiva o anche alla sottoscrizione del contratto se questa avviene in un momento molto differito rispetto alle procedure di selezione);
- se si applica a tutte le tipologie di contratto e a tutte le componenti del prezzo.
Con riferimento alla verifica telematica delle polizze fideiussorie, l’Anac ipotizza l’introduzione, a regime, della verifica a mezzo PEC.
Con riguardo all’avvalimento premiale, l’Anac ritiene che le stazioni appaltanti debbano essere libere di indicare dove allegare il contratto di avvalimento premiale (nella domanda di partecipazione o nell’offerta) e propone quindi di modificare la previsione codicistica che impone di allegare il contratto di avvalimento alla domanda di partecipazione.
Disallineamenti testuali
Nell’ultima sezione del documento, l’Anac, infine, evidenzia i seguenti disallineamenti testuali del Codice:
- dei difetti di coordinamento tra gli articoli 94, 95 e 98 con riferimento alla rilevanza delle sentenze di condanna non definitiva e della sentenza di applicazione della pena irrevocabile;
- la discrasia tra la disposizione dell’articolo 100, comma 5, lett. b) e l’articolo 96, in ordine alla rilevanza temporale delle cause di esclusione;
- una discrasia tra l’articolo 103 del Codice dei contratti pubblici e l’articolo 2 dell’allegato II.12 per quanto concerne i requisiti per i lavori di rilevante importo.
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