Revisione prezzi, deroghe a commissari straordinari, pari opportunità: ANCE sul DL Infrastrutture

Audizione dell'Associazione sulla conversione in legge del Decreto Infrastrutture. Tanti i temi affrontati, denominatore comune gli appalti pubblici

di Redazione tecnica - 09/07/2024

Revisione prezzi: le difficoltà di committenti e appaltatori

Altro tema centrale dell'audizione, i chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 26 del D.L. n. 50/2022 (c.d. "Decreto Aiuti”),  che ha introdotto uno speciale meccanismo di aggiornamento dei prezzi attraverso il quale riconoscere alle imprese appaltatrici gli extra-costi subiti a causa dei rincari straordinari in atto sul mercato, con l’applicazione dei prezzari aggiornati, sempre che le offerte siano state presentate prima del 31 dicembre 2021, oppure comprese nel periodo 1 gennaio 2022- 30 giugno 2023.

ANCE segnala che nella prassi operativa si sono verificati alcuni problemi interpretativi e applicativi da parte delle committenti che, se non adeguatamente corretti, rischiano di vanificare l’efficacia della disposizione e di innescare forte contenzioso con le amministrazioni appaltanti.

Tra le criticità:

  • i fortissimi ritardi nella liquidazione dei “maggiori importi”, dovuti alla scarsità di risorse interne utilizzabili dalle committenti;
  • la conseguente necessità di attivare la richiesta di accesso ai Fondi ministeriali preposti, con tutti i ritardi ed i rallentamenti che ne conseguono;
  • l’incapienza dei Fondi ministeriali, con una successiva ripartizione percentuale delle risorse, rispetto alle richieste pervenute.

Compensazione prezzi: le soluzioni possibili

Dato che ciò potrebbe pregiudicare il diritto degli appaltatori di ottenere i riconoscimenti ad essi spettanti fino ad integrale soddisfazione, sarebbe opportuno, secondo ANCE:

  • ampliare la possibilità per le stazioni appaltanti di far ricorso a risorse interne per coprire tali “extra costi”, ad esempio ricorrendo alle somme accantonate per imprevisti anche oltre il limite attualmente imposto dalla normativa, pari al 50%;
  • prevedere espressamente la possibilità di utilizzare anche somme derivanti da eventuali varianti in diminuzione, in linea con quanto previsto dall’articolo 7, commi 2-ter e 2-quater del D.L. 36/2022 che – sia pure con riferimento al precedente codice 50/2016 – ha incluso tra le varianti per fatto imprevisto ed imprevedibile quelle connesse all’alterazione significativa del costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera. In questi casi, la SA o l'aggiudicatario possono proporre una variante in corso d'opera che assicuri risparmi rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali;
  • consentire alle committenti di utilizzare anche somme derivanti da eventuali variazioni apportate alla programmazione triennale e annuale;
  • prevedere che, ove il pagamento di tali somme non dovesse avvenire, l’appaltatore ha il diritto di agire in giudizio per sollevare eventuale eccezione di adempimento e sospendere i lavori.

La riduzione dei prezzi operata dalle SA

ANCE segnala anche un’interpretazione errata dell’art. 26 da parte di alcune committenti, applicando, se del caso, prezzi anche inferiori a quelli contrattuali.

Spiega l’Associazione che questa interpretazione non appare sostenuta dal dettato letterale della norma che, espressamente, prevede solo il riconoscimento delle “maggiori somme” derivanti dall’applicazione del prezzario aggiornato e, viceversa, mai prevede la possibilità di operare riduzioni al di sotto dei prezzi contrattuali.

Unico caso in cui la norma prevede possibili aggiustamenti dei prezzi in riduzione, è quello del “conguaglio” che, tuttavia, è un’operazione contabile di pareggiamento, finalizzata unicamente a riallineare gli incrementi già riconosciuti all’impresa sulla base dell’ultimo prezzario disponibile, rispetto a quelli riportati nell’ultimo aggiornamento approvato.

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