La revisione prezzi dopo il correttivo al Codice Appalti
Il D.Lgs. n. 209/2024 ha profondamenti rinnovato l’istituto della revisione dei prezzi contenuto all’art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) ed inserito il nuovo Allegato II.2-bis. Cosa cambia?
Clausole di revisione, attivazione automatica e copertura economica-finanziaria
Una delle caratteristiche fondamentali del nuovo sistema è l'attivazione automatica delle clausole di revisione prezzi. Le stazioni appaltanti monitorano l'andamento degli indici e, in caso di superamento delle soglie, attivano la revisione senza necessità di istanza di parte. Questo meccanismo consente di evitare ritardi burocratici e garantisce un riequilibrio tempestivo.
Un aspetto cruciale riguarda le risorse per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi. Il Codice prevede che le stazioni appaltanti utilizzino:
- fino al 50% delle somme accantonate per imprevisti nel quadro economico dell'intervento;
- le somme derivanti dai ribassi d'asta, se non diversamente destinate;
- le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati, nel rispetto delle procedure contabili.
Così come stabilito all’art. 2, comma 2, del nuovo Allegato II.2-bis, quando l'applicazione della revisione dei prezzi non garantisce il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale e non è possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede, è sempre fatta salva la possibilità per la stazione appaltante o l'appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto. In tutti i casi di risoluzione del contratto, si applica l'articolo 122, comma 5, del codice, a mente del quale l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.
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