Revisione dei prezzi e nomina RUP: interviene il TAR

L'ok del giudice alla nomina del segretario comunale come RUP e all'applicazione della disciplina del DL Aiuti in caso di concessione. Ecco perché

di Redazione tecnica - 28/03/2025

Revisione dei prezzi: le previsioni del DL Aiuti

Il ricorso è stato invece accolto in relazione al rifiuto del Comune di procedere alla revisione dei prezzi richiesta dalla concessionaria ai sensi dell’art. 27 del d.l. n. 50/2022.

Il concessionario aveva chiesto l’aggiornamento del quadro economico del progetto in base ai nuovi prezzari regionali, sostenendo che la disciplina emergenziale prevedesse un adeguamento automatico senza necessità di documentare i costi effettivamente sostenuti. Il Comune, al contrario, aveva preteso documentazione aggiuntiva, ritenendo l’art. 27 non applicabile alle concessioni stipulate prima del 1° gennaio 2022 e sostenendo che fosse necessaria una verifica più approfondita.

La normativa per i concessionari

Sul punto il TAR ha ricordato che l’articolo 27 del d.l. n. 50 del 2022, nel testo modificato dall’art. 10, comma 4-bis, d.l. n. 198 del 2022, convertito con l. n. 14 del 2023:

  • al comma 1 consente ai concessionari di cui all’art. 142, comma 4 del d.lgs. n. 163 del 2006 e a quelli di cui all’art. 164 comma 5, del d. lgs. n. 50 del 2016, nel cui quadro si colloca la fattispecie in esame, di aggiornare, utilizzando il prezzario di riferimento più recente, il quadro economico o il computo metrico del progetto esecutivo, in corso di approvazione o approvato alla data di entrata in vigore del decreto, in relazione al quale è previsto l’affidamento entro il 31 dicembre 2023, al fine di fronteggiare, negli anni 2022 e 2023, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto in Ucraina.
  • al comma 2, che “il quadro economico o il computo metrico del progetto, come rideterminato ai sensi del comma 1, è sottoposto all’approvazione del concedente ed è considerato nell'ambito del rapporto concessorio, in conformità alle delibere adottate dall’autorità di regolazione e di vigilanza del settore, ove applicabili. In ogni caso, i maggiori oneri derivanti dall’aggiornamento del quadro economico o del computo metrico del progetto non concorrono alla determinazione della remunerazione del capitale investito netto né rilevano ai fini della durata della concessione”.

Ne deriva che l’aggiornamento del quadro economico o del computo metrico deve avvenire esclusivamente sulla base dei prezzari regionali più recenti, senza ulteriori verifiche sulle spese sostenute dal concessionario.

In particolare, “Le richieste di integrazione documentale formulate dal Comune non appaiono pertinenti al particolare procedimento di approvazione della revisione straordinaria dei prezzi, proprio perché dirette ad acquisire dati gestionali ed elementi contabili afferenti all’esecuzione del contratto che nulla hanno a che vedere con la corrispondenza del nuovo quadro economico rispetto al prezziario regionale aggiornato.”

Alla luce di queste considerazioni, il TAR ha annullato le note con cui il Comune aveva rigettato la richiesta di revisione dei prezzi, ordinando la riapertura del procedimento e l’adeguamento del quadro economico secondo i parametri previsti dall’art. 27 del d.l. 50/2022.

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