Revisione prezzi e regime transitorio: interviene il MIT
Il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) chiarisce l'applicabilità dell'art. 60 del Codice Appalti relativo alla revisione dei prezzi dopo il correttivo
La risposta del MIT
La risposta è netta: permane in vigore unicamente la versione dell’art. 60 limitatamente al comma 3, lett. a) e al comma 4, nella formulazione precedente al correttivo. Questo implica che, in base all’art. 16, comma 2, del citato Allegato II.2-bis le procedure di affidamento avviate prima della pubblicazione del provvedimento attuativo del comma 4 devono continuare ad applicare le regole previgenti, ma solo nei limiti espressamente indicati.
Il comma 2, art. 16, dell’Allegato II.2-bis, infatti, dispone:
“Alle procedure di affidamento di contratti di lavori avviate fino alla data di cui al comma 1, lettera a), continuano ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni dell'articolo 60, comma 3, lettera a) e comma 4 del codice, nel testo vigente alla data del 1° luglio 2023”.
Tutte le altre disposizioni dell’art. 60, nella nuova formulazione, sono dunque già applicabili alle procedure successive al 31 dicembre 2024, anche in assenza dei nuovi indici MIT.
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