Revoca ordine di demolizione e sanatoria edilizia: interviene la Cassazione
Il mancato rispetto dell’ordine di demolizione e l'acquisizione al patrimonio comunale rendono non sanabili le opere abusive
Acquisizione opere abusive al patrimonio comunale: cosa prevede il Testo Unico Edilizia
L’acquisizione ex art. 31 comma 4 del d.P.R. n. 380/2001 opera solo in rapporto ad interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire, quali sono quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile. In questo caso, la realizzazione del cambio di uso per il sottotetto ha portato alla creazione di un organismo integralmente diverso ai sensi dell'art. 31 comma 1 del d.P.R. n. 380/2001, così da potersi connettere al regime acquisitivo in favore del comune prima citato
Inoltre ricorda la Cassazione che in materia di reati concernenti violazioni edilizie, l'imposizione dell'ordine di demolizione di un manufatto abusivo, anche se disposta dal giudice penale ai sensi dell'art. 31, comma 9, del d.P.R. n. 380 del 2001, ha natura di sanzione amministrativa che assolve ad un'autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso e non ha finalità punitive, producendo effetti sul soggetto che è in rapporto con il bene, indipendentemente dall'essere o meno quest'ultimo l'autore dell'abuso.
Atteso che l'ordine di demolizione ex art. 31, comma 9, ha il suo fulcro essenziale nell'accertamento giurisdizionale di un abuso edilizio, e la sua funzione nella necessaria sua eliminazione per il ripristino della legalità violata, tale ordine persiste, anche in caso di intervenuta morte del responsabile degli abusi, trattandosi di misura ad rem, e senza alcuna rilevanza della decorrenza di alcun termine di prescrizione.
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