Revoca ordine di demolizione e sanatoria edilizia: interviene la Cassazione
Il mancato rispetto dell’ordine di demolizione e l'acquisizione al patrimonio comunale rendono non sanabili le opere abusive
Il decorso del tempo non giustifica la revoca dell'ordine demolitorio
In tale ottica, la valorizzazione in sede giurisdizionale amministrativa, del decorso del tempo e della omessa motivazione dell'interesse pubblico all'annullamento in autotutela di un provvedimento di sanatoria, non solo non attiene alla sostanza dell'abusività delle opere ma verrebbe inammissibilmente e ingiustificatamente e trascurare la natura ripristinatoria dell'ordine, che giustifica l'irrilevanza di ogni termine di prescrizione e la necessità di assicurare l'ordine urbanistico violato in ossequio ad un interesse pubblico che appare indiscusso e immanente, per scelta Legislativa, nelle stesse disposizioni a ciò deputate.
Peraltro, la persistenza dell'interesse pubblico alla demolizione del manufatto abusivo riguarda la legittimità dell'ordine di demolizione impartito dalla pubblica amministrazione, non quello disposto dal giudice con la sentenza di condanna che, come noto, non costituisce provvedimento amministrativo ed è impermeabile ai vizi tipici dei provvedimenti amministrativi.
Per comprendere il più ampio quadro della rilevanza della demolizione di opere abusive, la Corte di Cassazione ricorda che con la Plenaria n. 9/2017, il Consiglio di Stato ha ribadito la validità del principio, per cui il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse che impongono la rimozione dell'abuso, neanche nell'ipotesi in cui l'ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell'abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell'onere di ripristino.
Ne deriva che in questo caso, conclude la Cassazione, è mancata una valutazione in piena autonomia, da parte del giudice, della validità della concessione anche alla luce dell'art. 31 comma 4 del d.P.R. 380/2001, motivo per cui ha annullato l'ordinanza di revoca della demolizione, con rinvio al Tribunale per nuovo giudizio.
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