Richiesta di offerta su MEPA: procedura guidata e semplicissima
Per il Consiglio di Stato la R.D.O. (richiesta di offerta) sulla piattaforma www.acquistinrete.it è sostanzialmente guidata, semplicissima e genera le schermate che agevolano la compilazione dei campi
La richiesta di offerta (R.D.O.) sulla piattaforma www.acquistinrete.it (sezione Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, MEPA) è una procedura guidata, semplicissima, routinaria per qualunque operatore economico dotato di una diligenza minima.
Procedura su MEPA: interviene il Consiglio di Stato
A confermarlo è il Consiglio di Stato con la sentenza 27 febbraio 2024, n. 1924 resa in riferimento ad un ricorso presentato per l’annullamento di una decisione di primo grado che aveva confermato l’esclusione di un operatore economico da una procedura di evidenza pubblica per aver indicato all’interno dell’offerta tecnica il corrispettivo economico per la erogazione dei servizi in caso di aggiudicazione.
Entrando nel dettaglio, la procedura è stata indetta utilizzando la piattaforma www.acquistinrete.it, sezione Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.). Alla richiesta di offerta partecipavano due operatori economici i quali, in entrambe le offerte tecniche, avevano inserito un valore numerico.
Il campo valorizzato era “punteggio tecnico - valore offerto”. In considerazione di quanto stabilito dall’art. 5 del disciplinare di gara, la commissione di gara decideva di chiedere chiarimenti ai due partecipanti al fine di determinare il significato attribuito dalle stesse ai valori inseriti, disponendo a tale fine la sospensione dei lavori.
Il primo concorrente e attuale ricorrente, precisava che “in tutte le RDO sul MEPA il campo “valore offerto” è sempre finalizzato a generare l’offerta economica di sistema” e rappresentava che, non essendo “possibile procedere con la compilazione e sottoposizione dell’offerta” senza inserire un valore numerico nel campo in questione, era stata costretta a esplicitare il corrispettivo economico per la erogazione dei servizi in caso di aggiudicazione.
Il secondo concorrente, invece, aveva risposto che “per consentire la generazione del file di sistema, aveva inserito il valore numerico “80” dichiarandolo espressamente “privo di significato ma solo strumentale al superamento del vincolo tecnico imposto dal sistema”.
A questo punto veniva disposta l’esclusione della ricorrente che a sua volta ha impugnato tutti gli atti di gara deducendo che la Stazione Appaltante avrebbe obbligato i concorrenti a inserire nella proposta tecnica un valore numerico in mancanza del quale non avrebbero potuto procedere oltre nella gara telematica. Secondo il ricorrente la Commissione di gara invece di annullare la procedura selettiva a causa della illegittimità della lex specialis, avrebbe deciso di chiedere ai due unici concorrenti conferma del significato sotteso alle rispettive espressioni numeriche.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 27 febbraio 2024, n. 1924IL NOTIZIOMETRO