Riduzione dei tempi di pagamento delle PA: nuove indicazioni dalla RGS
In una nuova Circolare, nuove indicazioni sull’applicazione della disciplina in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle PA
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Redazione tecnica -
17/05/2024
Quadro normativo e documenti di prassi
Nel quadro normativo vengono evidenziate le novità introdotte con l’articolo 40 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, ovvero:
- ridurre – attraverso la modifica dell'articolo 6, comma 2, dell'Allegato II.14 al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – da quarantacinque a trenta giorni dalla notifica, del termine entro il quale le stazioni appaltanti possono rifiutare le cessioni dei crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione. La disposizione è volta a rendere più spedita la cessione dei crediti derivanti da transazioni commerciali, cessione che diventa efficace e opponibile una volta trascorsi 30 giorni di silenzio/inazione da parte della stazione appaltante, contribuendo così all’attuazione della Riforma 1.11 del PNRR “Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie”, Misura M1C1-72-quater (comma 1);
- assicurare che i trasferimenti tra le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (con esclusione delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e delle risorse spettanti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano in applicazione dei rispettivi ordinamenti finanziari), siano erogati in tempi tali da consentire il rispetto dei termini di pagamento previsti dalla legislazione europea e nazionale vigente, riducendo, da sessanta giorni a trenta giorni, il termine massimo per effettuare il versamento delle risorse finanziarie all’amministrazione pubblica destinataria (comma 2);
- attraverso l’inserimento sulla PCC, da parte delle amministrazioni pubbliche dell’ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti non pagati alla fine del primo, secondo e terzo trimestre dell'esercizio, nonché la pubblicazione trimestrale, del predetto ammontare nel sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
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