Riduzione dei tempi di pagamento delle PA: nuove indicazioni dalla RGS
In una nuova Circolare, nuove indicazioni sull’applicazione della disciplina in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle PA
Registrazione sulla PCC: i soggetti abilitati
La RGS ricorda che il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, viene effettuato sui dati della piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 (“PCC”) che elabora i due indicatori previsti, ossia l’indicatore di riduzione del debito pregresso e l’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti.
Per questo l’invito è all’aggiornamento tempestivo da parte delle Amministrazioni interessate, che comprendono le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che contempla, oltre ai soggetti inclusi nell’elenco ISTAT, anche le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
La RGS precisa che gli enti pubblici economici e i soggetti di diritto privato, quali le associazioni, le fondazioni e le società, devono registrare i dati nella PCC ed effettuare il monitoraggio dei tempi di pagamento solo qualora risultino inseriti nell'elenco ISTAT’e prestando particolare attenzione nell’individuare, in base al proprio status giuridico, l’ambito adeguato tra quelli proposti dalla PCC
Si tratta di un importante adempimento anche ai fini della certificazione dei crediti, relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali in quanto un inappropriato inquadramento di un ente potrebbe risultare foriero di danni erariali.
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