Riforma IRPEF: le indicazioni del Fisco su nuovi scaglioni e aliquote
Pubblicata la Circolare dell'Agenzia delle Entrate relativa all'attuazione del primo modulo di riforma, ai sensi del d.Lgs. n. 216/2023
Trattamento integrativo
Con il comma 3 dell’art. 1 il d.Lgs. n. 216/2023 modifica il requisito richiesto per il riconoscimento del trattamento integrativo ai contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15mila euro.
Esso può essere concesso quando l’imposta lorda, da determinarsi sui redditi di lavoro dipendente, di cui all’articolo 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del TUIR, e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del TUIR, è di importo superiore alla detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del TUIR diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno.
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