Riserve negli appalti pubblici: la richiesta deve essere tempestiva

È tardiva la riserva iscritta unicamente alla cessazione del fatto continuativo o nel corso dello stesso, e non segnalata alla prima contabilità utile

di Redazione tecnica - 05/11/2024

Riserve negli appalti pubblici: le norme di riferimento

In particolare, il DM n. 49/2018 ha previsto all’art. 9 che “il direttore dei lavori, per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve, si attiene alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d’appalto”, ovvero, in mancanza di indicazioni specifiche, come in questo caso, si attiene alle norme del d.Lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010 laddove non in contrasto con quelle contenute nello stesso d.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) che nel caso saranno prevalenti.

Ne discende che la disciplina di riferimento in ordine alle riserve e, in particolare, alla loro tempestività ed ammissibilità, sarà quella di cui all’art.191 del d.P.R.  n. 207/2010 ove si prevede:

  • al comma 2, che “le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate”;
  • al comma 3 che “le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute”;
  • al comma 4, che “la quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto”.

La disciplina è completata, poi, dall’art. 190 dello stesso d.P.R. n. 207/1010 che:

  • al comma 3 prescrive che “se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda”;
  • al comma 5  che “nel caso in cui l'esecutore non ha pagina firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono”.

Vi è poi l’art. 201 del d.P.R. n. citato prevede che l’appaltatore, al momento della firma del conto finale, “non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 239 del codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 240 del codice, eventualmente aggiornandone l'importo” ma “se l'esecutore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato”.

Dalla normativa primaria e secondaria richiamata, risalta che, in tema di riserve negli appalti pubblici, il legislatore ha imposto all’appaltatore (ed impone tutt’ora, anche a seguito delle modifiche normative intervenute) delle stringenti regole da rispettare, finalizzate al delicato bilanciamento tra l’interesse privatistico ad ottenere la giusta remunerazione per l’opera prestata in favore della pubblica amministrazione e l’interesse pubblicistico al contenimento della spesa pubblica.

Ed infatti, nell’alveo della disciplina degli appalti pubblici, la riserva:

  • consente all'Amministrazione committente di verificare i fatti suscettibili di produrre un incremento delle spese previste con una immediatezza che ne rende più sicuro e meno dispendioso l'accertamento;
  • assicura la continua evidenza delle spese dell'opera, in relazione alla corretta utilizzazione ed eventuale integrazione dei mezzi finanziari all'uopo predisposti, nonché di mettere l'Amministrazione in grado di adottare tempestivamente altre possibili determinazioni, in armonia con il bilancio pubblico, fino ad esercitare la potestà di risoluzione unilaterale del contratto.

 

© Riproduzione riservata