Riserve negli appalti pubblici: la richiesta deve essere tempestiva

È tardiva la riserva iscritta unicamente alla cessazione del fatto continuativo o nel corso dello stesso, e non segnalata alla prima contabilità utile

di Redazione tecnica - 05/11/2024

Le verifiche dell'appaltatore

Infine, l’art. 205 all’ultimo inciso del comma II prevede che “non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26”.

Ciò comunque non significa che l’impresa che abbia ritualmente visionato ed accettato il progetto predisposto dalla stazione appaltante non possa formulare contestazioni avverso quel medesimo progetto allorchè, in corso d’opera, lo stesso si manifesti – in tutto o in parte – non eseguibile.

È chiaro, infatti, che la P.A. ha l’obbligo di porre alla base di un appalto pubblico un progetto realmente esecutivo con la conseguenza che la dichiarazione di accettazione dell’appalto – benché la dichiarazione in ordine al controllo ed all’accettazione degli elaborati progettuali effettuata dall’appaltatore non possa dirsi una mera affermazione di stile - non pone in capo all’appaltatore un obbligo ed un onere idoneo a sollevare l’appaltante dai propri compiti di istituto, compiti derivanti e discendenti da norme imperative inderogabili, quali sono le norme di cui al Codice dei contratti, norme che sarebbero derogate di fatto se si pretendesse che l’accettazione dell’esecuzione fosse completamente liberatoria della PA rispetto ai propri doveri.

Se alcuna preclusione – per tale via – potrebbe essere eccepita all’appaltatore alla possibilità di formulare riserve in ordine alla effettiva eseguibilità di un progetto apparentemente corretto, dall’altra l’iscrizione delle riserve deve essere tempestiva.

In questo caso invece, sebbene le anomalie dell’appalto fossero evidenti subito dopo la consegna dei lavori e nonostante la stessa impresa avesse più volte, nel corso del rapporto, sottolineato l’esigenza di un tempestivo intervento con una perizia in variante, essa ha iscritto la relativa riserva di andamento anomalo soltanto in sede di III SAL, successivamente all’adozione della perizia in variante, ossia dopo quasi due anni dalla consegna dei lavori e dopo la sottoscrizione – senza riserve e, dunque, con la piena accettazione - di ben due SAL.

Se l’impresa era già da tempo pienamente consapevole dell’andamento anomalo dell’appalto e della circostanza che tale situazione stava iniziando a provocarle danni economici avrebbe dovuto iscrivere la relativa riserva al momento della sottoscrizione del primo atto contabile, ossia il I SAL.

 

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