Riserve negli appalti pubblici: la richiesta deve essere tempestiva
È tardiva la riserva iscritta unicamente alla cessazione del fatto continuativo o nel corso dello stesso, e non segnalata alla prima contabilità utile
Riserve tempestive e tardive: criteri di valutazione
Le rigide tempistiche di iscrizione delle riserve, previste a pena di decadenza, hanno indotto la giurisprudenza di merito e di legittimità ad adottare soluzioni restrittive in ordine all’individuazione del tempo di insorgenza dei danni.
È evidente, dunque, che l’imprenditore possa essere tenuto ad iscrivere la relativa riserva soltanto allorché i danni che lamenta di avere patito si siano già manifestati. È chiaro, infatti, che non potrebbe essere richiesta a nessuno la previsione di danni futuri.
Per comprendere da quale momento sorge l’onere in capo all’appaltatore di iscrivere la relativa riserva, la più recente giurisprudenza, anche in omaggio alla ratio dell’intera normativa, ha condivisibilmente ritenuto che al fine di valutare la tempestività dell’iscrizione della riserva negli atti contabili occorre accertare non il momento della cessazione del fatto dannoso ma l’istante in cui il danno sia percepibile da un imprenditore medio secondo buona fede e media diligenza ovvero quando si rende palese la rilevanza causale del fatto dannoso, in perfetta aderenza al principio della tempestività cui si è più volte fatto.
Ne deriva che la riserva iscritta unicamente alla cessazione del fatto continuativo o nel corso dello stesso qualora, come nel caso di specie, l’appaltatore abbia avuto contezza della portata del danno nel corso dei lavori e non abbia iscritto riserva alla prima contabilità utile andrà dichiarata tardiva.
Come ha anche specificato la Corte di Cassazione, “nei pubblici appalti, è obbligo dell’impresa inserire una riserva nella contabilità contestualmente all’insorgenza e percezione del fatto dannoso; in particolare, in relazione ai fatti produttivi di danno continuativo, la riserva va iscritta contestualmente o immediatamente dopo l’insorgenza del fatto lesivo, percepibile con la normale diligenza, mentre il “quantum” può essere successivamente indicato”.
Ne consegue che, ove l’appaltatore non abbia la necessità di attendere la concreta esecuzione dei lavori per avere consapevolezza del preteso maggior onere che tale fatto dannoso comporta, è tardiva la riserva formulata solo nel s.a.l. successivo.
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