Ristrutturare nel 2025: cosa scegliere tra superbonus e altri bonus edilizi
Con la nuova Legge di Bilancio, in caso di ristrutturazione edilizia, nel 2025 si dovranno fare delle scelte per l’utilizzo dei principali bonus edilizi. Vediamo quali
Prima di programmare gli interventi edilizi previsti per il 2025, c’è la necessità di mettere sul piatto della bilancia le agevolazioni fiscali, da sempre considerate il volàno dell’edilizia.
La scelta del bonus edilizio
La scelta della tipologia di agevolazione dipende da molti fattori, alcuni di natura soggettiva, altri di natura oggettiva, oltre a considerare i vincoli normativi soprattutto alla luce delle ultime novità in arrivo previste dal disegno di legge di bilancio in corso di approvazione.
Il tema trattato in questo contributo è la scelta tra il superbonus e gli altri bonus ordinari, come la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico, nell’ipotesi non rara di un fabbricato composto da due unità abitative di proprietà di una persona fisica, di cui una è l’abitazione principale.
In base alle nuove disposizioni (comma 3 dell’art. 8 del DDL Bilancio), il superbonus con aliquota al 65% spetta, per questa tipologia di fabbricato composto da due unità immobiliari di proprietà di una sola persona fisica di cui alla lettera a) del comma 9 dell’art. 119 del D.L. 34/2020, solo se entro il 15 ottobre 2024 sia stata presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILAS) ai sensi del comma 13-ter dell’art. 119 D.L. 34/2020. Nel nostro caso, si presume, perciò, che la CILAS sia stata presentata prima del termine del 15 ottobre 2024. Nessuna condizione, invece, per l’inizio dei lavori agevolati con gli altri bonus.
Ciò, invece, che non risulta chiaro dalle nuove disposizioni è la condizione prevista per poter fruire della detrazione al 50%, vale a dire l’utilizzo dell’immobile come abitazione principale. Se nell’ipotesi di unifamiliari non sembra esserci dubbio alcuno, nel caso in commento ci troviamo nelle condizioni di dover utilizzare due aliquote per lo stesso intervento sulle parti comuni: il 50% per la quota parte dei due immobili corrispondente all’unità adibita ad abitazione principale, il 36% per la quota parte relativa all’altra unità immobiliare. Come anche le spese relative alle parti esclusive dei due immobili: il 50% per l’abitazione principale e il 36% per l’altra abitazione. A parere di chi scrive, se tale interpretazione sarà confermata, rappresenta una complicazione in più di una norma fino ad oggi lineare ed equa.
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