Ristrutturare nel 2025: cosa scegliere tra superbonus e altri bonus edilizi

Con la nuova Legge di Bilancio, in caso di ristrutturazione edilizia, nel 2025 si dovranno fare delle scelte per l’utilizzo dei principali bonus edilizi. Vediamo quali

di Luciano Ficarelli - 01/11/2024

Tipologia di interventi e fattori di scelta

I lavori previsti nel caso esaminato riguardano:

  1. Isolamento termico dell’intero edificio;
  2. Rifacimento del tetto;
  3. Sostituzione dell’impianto di riscaldamento;
  4. Sostituzione degli infissi;
  5. Installazione di un impianto fotovoltaico.

Nella scelta, il committente dovrà considerare principalmente alcuni dati:

Superbonus:

  1. 65% di detrazione;
  2. Limiti di spesa per due unità abitative indipendentemente dal loro utilizzo:
    • 40.000 euro x 2 = 80.000 euro per l’isolamento termico;
    • 96.000 euro x 2 = 192.000 euro per il rifacimento del tetto;
    • 46.154 euro x 2 = 92.308 euro per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento;
    • 92.308 euro x 2 = 184.616 per la sostituzione degli infissi;
    • 48.000 euro x 2 = 96.000 per l’installazione dell’impianto fotovoltaico.

Occorre precisare che le detrazioni massime consentite per l’impianto di riscaldamento e per gli infissi seguono la logica del rapporto con l’aliquota di detrazione. Per cui, se la detrazione con aliquota al 65% per l’impianto di riscaldamento è 30.000 euro, il limite di spesa sarà 46.154 euro.

Altri bonus:

  1. 50% di detrazione (per la seconda casa la detrazione sarà del 36%);
  2. Limiti di spesa:
    • 96.000 x 2 = 192.000 euro per il rifacimento del tetto e dell’installazione dell’impianto fotovoltaico (quest’ultimo è considerato intervento di ristrutturazione edilizia e non di efficientamento energetico);
    • 120.000 euro per l’isolamento termico e la sostituzione degli infissi dell’abitazione principale (quando l’intervento è contestuale, il limite di spesa resta uguale);
    • 166.667 euro per l’isolamento termico e la sostituzione degli infissi dell’altra abitazione;
    • 60.000 euro per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento dell’abitazione principale;
    • 83.333 euro per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento dell’altra abitazione.

Il totale disponibile, in termini assoluti, dei limiti di spesa (644.924 euro contro 622.000 euro) farebbe propendere per il superbonus, ancor di più se consideriamo l’aliquota maggiore rispetto a quella prevista per gli altri bonus, ma bisogna tener presente che “limiti di spesa” non vuol dire poter utilizzare tutto il plafond. Il motivo è semplice: nel Superbonus, anche in caso di detrazione diretta in dichiarazione dei redditi, tutte le spese per interventi edilizi devono essere congrue in riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi, oltre a rispettare le previsioni del Decreto MITE del 14 febbraio 2022, n. 75; negli altri bonus edilizi, l’attestazione della congruità delle spese, laddove prevista per il rispetto degli adempimenti di cui al D.M. 6 agosto 2020 nel caso di interventi finalizzati alla riqualificazione energetica di cui all’articolo 14 del D.L. n. 63 del 2013, rimane necessaria anche per l’utilizzo diretto in dichiarazione della detrazione in quanto già contenuta nell’asseverazione che il tecnico abilitato è tenuto a rilasciare (Circolare 16/2021 paragrafo 1.2).

Con l’obbligo del rispetto della congruità delle spese, i limiti di spesa saranno sostanzialmente simili sia nell’ambito del superbonus sia nell’ambito degli altri bonus edilizi, almeno per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico.

Per quanto riguarda la detrazione in dichiarazione, la differenza è sostanziale. Ipotizziamo che il valore dei lavori previsti dal computo metrico sia pari ad € 380.000 laddove tutti gli interventi previsti risultano congrui ed entro i limiti ammessi.

Con il superbonus, il committente potrà portare in detrazione il 65% di 380.000 euro, vale a dire 247.000 euro.

Con gli altri bonus (bonus casa ed efficientamento energetico), il committente dovrà fare dei calcoli un po’ più complessi, separando le spese relative all’abitazione principale da quelle della seconda casa. La detrazione complessivamente ammessa sarà sicuramente inferiore a quella che si otterrebbe con il superbonus.

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