Rotazione appalti: quando si può reinvitare l'affidatario uscente?
La deroga a uno dei principi cardine negli appalti pubblici deve rispondere a condizioni ben precise, concorrenti e non alternative fra loro
Deroghe al principio di rotazione
Ai sensi dell’art. 49, comma 2 del Codice il principio di rotazione si applica con riferimento all’affidamento immediatamente precedente nei casi in cui i due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi.
Un elemento di novità rispetto alla precedente normativa è contenuto nel comma 4, ove si statuisce che il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto sulla base di una motivazione “rafforzata”, che tenga conto specificamente:
- della “struttura del mercato”;
- della “effettiva assenza di alternative”;
- dell’”accurata esecuzione del precedente contratto”.
Ai fini della deroga al principio di rotazione, i predetti requisiti previsti dal comma 4 dell’art. 49 a supporto dell’onere motivazionale che deve sorreggere la deroga a detto principio devono essere concorrenti e non alternativi tra loro.
In tal senso si è espressa la recente giurisprudenza amministrativa, affermando che “Dal tenore letterale della disposizione (e, in particolare, dalla congiunzione “nonché”) si evince che la deroga alla regola generale del principio può operare solo a fronte della concorrente sussistenza dei requisiti indicati dalla norma e la relativa determinazione dell’amministrazione deve essere adeguatamente motivata sia in ordine alla concreta insussistenza di alternative sul mercato, sia in ordine alla precedente esecuzione del contratto”.
Documenti Allegati
SentenzaIL NOTIZIOMETRO