Rotazione appalti: quando si può reinvitare l'affidatario uscente?

La deroga a uno dei principi cardine negli appalti pubblici deve rispondere a condizioni ben precise, concorrenti e non alternative fra loro

di Redazione tecnica - 12/12/2024

Servizi sociali: non hanno una disciplina speciale

Non si può quindi sostenere, nel caso in esame, l’inapplicabilità del principio di rotazione agli affidamenti inerenti ai servizi sociali sottosoglia in ragione dell’omesso rinvio interno ad opera dell’art. 128, comma 8 all’art. 49 del Codice, atteso che il principio di rotazione trova comunque ingresso nella disciplina degli affidamenti inerenti ai servizi sociali sottosoglia a prescindere da un espresso richiamo in forza della previsione generale di cui all’art. 49, comma 1 del Codice, che non è stata espressamente derogata rispetto a tale tipologia di affidamenti. 

Qualora la volontà del Legislatore fosse stata quella di escludere l’applicazione del principio di rotazione agli affidamenti in questione, la disposizione di cui all’art. 128, comma 8 avrebbe dovuto essere formulata mediante una chiara ed espressa deroga al principio di rotazione come prescritto dal comma 4 dell’art. 48.

Al riguardo la recente giurisprudenza ha avuto cura di rimarcare che “la circostanza che l’art. 128 del codice, non richiama le regole “generali” degli affidamenti sotto-soglia di cui agli artt. 48 e seguenti del D.lgs. n. 36/2023 richiedendo l’applicazione dei “principi e i criteri di cui al comma 3°…”, non esonera l’ente affidatario dall’obbligo di motivare adeguatamente circa la modalità di affidamento prescelta che deve rispettare - oltre alle regole della contrattualistica pubblica e ai principi generali del codice dei contratti pubblici - anche gli speciali principi di cui al comma 3 dell’art. 128, secondo il quale “l’affidamento deve garantire la qualità, la continuità, l’accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle specifiche esigenze deve diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilità degli utenti”.

Per l’affidamento dei servizi alla persona di importo inferiore alla soglia eurounitaria, la stazione appaltante può fare ricorso all’affidamento diretto, anche in deroga al principio di rotazione, ma ha l’obbligo di motivare con riferimento ai parametri indicati nel comma 3 dell’art. 128 cit., poiché argomentando diversamente si consentirebbe la reiterazione ad nutum dell’affidamento diretto al medesimo operatore, in aperta violazione del principio generale dell’accesso al mercato di cui all’art. 3 del D.lgs. n. 36/2023, mercato che rimarrebbe precluso ad altri operatori potenzialmente in grado di offrire i medesimi standard qualitativi e prestazionali di cui al citato art. 128, comma 3.

Di conseguenza, la SA che si è avvalsa di nuovo della procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ex art. 50 comma 1 lett. e) D. L.gs n. 36/2023, ha ritenuto correttamente di non invitare la ricorrente, che ha gestito i servizi per oltre un decennio, in stringente aderenza al principio di rotazione espressamente richiamato dall’art. 1, comma 1 dell’Allegato II.1 quale criterio volto ad individuare gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140mila euro e inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del codice.

 

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