Rotazione appalti: quando si può reinvitare l'affidatario uscente?

La deroga a uno dei principi cardine negli appalti pubblici deve rispondere a condizioni ben precise, concorrenti e non alternative fra loro

di Redazione tecnica - 12/12/2024

La sentenza del TAR

Sulla base dell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta all’Amministrazione nella scelta delle imprese ammesse alla procedura negoziata, l’esclusione della ricorrente dalla procedura negoziata appare coerente con il quadro normativo ed è stata disposta proprio al fine di evitare la formazione di una illegittima rendita di posizione e per perseguire l’effettiva concorrenza.

Del resto la rotazione deve essere intesa “non già come obbligo di escludere il gestore uscente dalla selezione” del nuovo affidamento, ma solo nel senso “di non favorirlo, risolvendosi altrimenti tale principio in una causa di esclusione dalle gare non solo non codificata, ma in totale contrasto col principio di tutela della concorrenza”.

Nella fattispecie, come quella in esame in cui la stazione appaltante ha fatto ricorso alla procedura negoziata senza bando, ex art. 50 comma 1 lett. e) D. L.gs n. 36/2023 individuando discrezionalmente gli operatori economici ai quali rivolgere l’invito a presentare le proprie offerte, il principio di rotazione opera quale limite “inviolabile” a tutela della concorrenza, al fine di garantire un’effettiva concorrenzialità degli operatori del settore.

In definitiva, posto che la rotazione costituisce la regola, la scelta di escludere la ricorrente dalla procedura negoziata in quanto volta ad evitare un’illegittima rendita anticoncorrenziale di posizione, non richiedeva una specifica motivazione che sarebbe stata invece necessaria qualora l’amministrazione avesse voluto derogare al principio di rotazione ed invitare alla procedura l’operatore uscente. In tal caso si imponeva una motivazione rafforzata (art. 49, comma 4) tenuto conto dei criteri e principi di cui al comma 3 dell’art. 128.

Inoltre la predisposizione di un proprio elenco da cui attingere per la scelta degli operatori da invitare alla procedura costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 1 dell’allegato II.1, una modalità alternativa all’indagine di mercato.

Il ricorso è stato quindi respinto, confermando la legittimità della scelta non reinvitare l’operatore uscente in ossequio al principio di rotazione.

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