Il RUP nel nuovo Codice dei contratti
Responsabilità, requisiti di professionalità e funzioni del Responsabile Unico di Progetto (RUP) alla luce del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice Appalti)
Ruolo e Compiti del RUP
L'articolo 15 del D.Lgs. n. 36/2023 ridefinisce il ruolo del RUP la cui figura diventa quella di un vero e proprio project manager che viene nominato dalla stazione appaltante nel primo atto di avvio dell’intervento pubblico da realizzare ed è incaricato a sovrintendere l'intero ciclo di vita del progetto, dalla programmazione alla conclusione.
Ferma restando l’unicità del RUP per l’intero processo amministrativo, il RUP può essere affiancato:
- da un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione;
- da un responsabile di procedimento per la fase di affidamento.
Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP
Il responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione coadiuva il RUP nella gestione delle prime fasi del progetto, dalla programmazione alla progettazione e all'esecuzione dei lavori. È incaricato di assicurare la coerenza della progettazione con gli obiettivi e i requisiti del progetto, nonché di monitorare l'avanzamento dei lavori e la conformità alle specifiche tecniche e normative.
Il responsabile di procedimento per la fase di affidamento supporta il RUP durante la fase di affidamento, gestendo tutte le attività connesse alla gara d'appalto, dalla preparazione dei documenti di gara alla selezione dell'appaltatore. Si occupa di garantire la trasparenza e la correttezza delle procedure di gara, nonché il rispetto delle tempistiche previste.
Come previsto al comma5, art. 15, del Codice, il RUP assicura il completamento dell’intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell’allegato I.2, o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi.
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all’1 per cento dell’importo posto a base di gara per l’affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.
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