Salva Casa e accertamento di compatibilità paesaggistica: le indicazioni della Regione Lazio
Pubblicate le indicazioni operative sull'accertamento di compatibilità paesaggistica nell'ambito della sanatoria di parziali difformità e di variazioni essenziali
Le indicazioni operative della Regione Lazio
Ricostruito il quadro normativo dell’accertamento di compatibilità paesaggistica nell'ambito del procedimento di sanatoria di cui all'art. 36-bis, la Giunta Regionale ha deliberato che, nelle more di un adeguamento normativo delle funzioni amministrative in materia paesaggistica delegate ai Comuni (disciplinate dalla L.R. n. 8/2012), le funzioni sono esercitate dalla Direzione Regionale Urbanistica e Politiche Abitative, Pianificazione Territoriale, Politiche del Mare.
Queste le indicazioni operative che le Amministrazioni sono tenute a seguire:
- le istanze di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui ai commi 4 e 5-bis dell’art. 36-bis del d.P.R. 380/2001 dovranno pervenire alla Regione esclusivamente tramite i Comuni, secondo apposita modulistica che verrà predisposta dalla Direzione, contenente anche l’elenco della documentazione da trasmettere ai fini dell’istruttoria;
- prima dell’invio dell’istanza alla Regione, il Comune dovrà attestare la sussistenza delle condizioni previste dal comma 1 dell’articolo 36-bis del d.P.R. 380/2001;
- su richiesta dell’interessato, le istanze già presentate alla Regione ovvero ai Comuni delegati ai sensi dell’articolo 167 del d.lgs. 42/2004 e dell’art. 1, commi 37, 38 e 39, della legge n. 308/2004 potranno essere archiviate con provvedimento espresso al fine di potersi avvalere della normativa più favorevole;
- qualora sia necessario per l’espressione del parere, la Direzione potrà richiedere integrazioni documentali assegnando il termine di 45 giorni per provvedere; qualora nel termine assegnato non siano pervenute le integrazioni richieste, la Direzione competente provvede a trasmettere al Comune parere negativo in merito alla compatibilità paesaggistica delle opere;
- ai fini dell’applicazione della sanzione
pecuniaria di cui all’art. 5-bis dell’art. 36-bis del DPR
n. 380/2001:
- il “danno arrecato” è determinato calcolando la somma che risulterebbe necessaria per la rimessione in pristino delle opere eseguite secondo il “Tariffario Regionale per opere edili, stradali, impiantistiche e idrauliche” vigente al momento dell’emissione del provvedimento finale;
- il “profitto conseguito” è determinato in base all’incremento del valore dell’immobile calcolato secondo i criteri dell’IMU/ICI risultante dalle trasformazioni conseguenti ai lavori eseguiti;
- la sanzione minima è determinata in € 2.000,00;
- in caso di opere realizzate prima dell’apposizione del vincolo paesaggistico, la sanzione pecuniaria non è dovuta in quanto non si configura un illecito paesaggistico;
- le istanze saranno esaminate in ordine cronologico,
fatte salve eventuali deroghe, da concedersi con
provvedimento espresso, per le seguenti motivazioni:
- procedimenti penali in corso o pendenti;
- realizzazione di opera di pubblica utilità;
- opera soggetta a finanziamento pubblico;
- lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza;
- eliminazione di barriere architettoniche;
- esigenze occupazionali o economiche comprovate;
- atti giudiziari pendenti; ·
- finanziamenti bancari in corso;
- perfezionamenti di atti relativi alla cessione/acquisizione del bene oggetto dell’istanza;
Infine, la Regione specifica che resta salva la facoltà per l’interessato di presentare l’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica secondo le procedure di cui all’art. 167, commi 4 e 5, del D.Lgs. 42/2004 e del Protocollo d’Intesa del 18/12/2007 stipulato fra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Lazio.
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