Salva Casa e Ante ‘77: le indicazioni del MIT

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) chiarisce l’attuazione dei nuovi casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo edilizio

di Gianluca Oreto - 04/02/2025

Tra le principali innovazioni contenute nel d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia o TUE) post Legge n. 105/2024 di conversione del D.L. n. 69/2024 (Decreto Salva Casa), vi sono certamente i nuovi articoli 34-ter, rubricato “Casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo”, e 36-bis, rubricato “Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali”.

Nuove disposizioni finalizzate ad una più semplice “gestione” di alcune difformità edilizia che non passi necessariamente da pratiche di sanatoria.

La gestione delle difformità edilizie

Con la riforma operata dal Salva Casa, all’interno del Testo Unico Edilizia sono presenti diversi articoli che trattano il tema della gestione/sanatoria delle difformità edilizie. Oltre ai noti articoli 36 e 37 (modificati in parte dal D.L. n. 69/2024), i due nuovi articoli 34-ter e 36-bis rappresentano la grande novità su cui gli operatori del settore (tecnici della P.A. e liberi professionisti) provano a comprenderne la pacifica attuazione.

In questo approfondimento entreremo nel dettaglio dell’art. 34-ter e di una delle casistiche particolari previste dal legislatore (ante ’77), alla luce delle “Linee di indirizzo e criteri interpretativi sull’attuazione del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105 (DL Salva Casa)” recentemente pubblicate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

L’art. 34-ter è composto da 4 commi di cui:

  • i primi 3 commi provano a risolvere la problematica legata alle varianti in corso d’opera non riconducibili a tolleranza, realizzate prima dell’entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (ante ’77);
  • il quarto e ultimo comma entra nel merito delle difformità “accertate” e non sanzionate all'esito di sopralluogo o ispezione dai funzionari incaricati di effettuare verifiche di conformità edilizia (agibilità sanante).
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