Salva Casa e Ante ‘77: le indicazioni del MIT
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) chiarisce l’attuazione dei nuovi casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo edilizio
Le modalità di regolarizzazione
Secondo quanto previsto al comma 2, per la regolarizzazione di queste difformità è necessario accertare l’epoca di realizzazione della variante mediante la documentazione per la determinazione dello stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare (art. 9-bis, comma 1-bis, quarto e quinto periodo, TUE).
Nel caso in cui sia impossibile accertare l’”epoca di realizzazione”, la norma prevede che un tecnico incaricato possa attestare la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la propria responsabilità.
Dopo aver prodotto la documentazione attestate l’epoca o la data di realizzazione della variante, è possibile regolarizzare l’intervento mediante:
- presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);
- il pagamento, a titolo di oblazione, di una somma determinata ai sensi del comma 5 del nuovo art. 36-bis, introdotto dal Decreto Salva Casa e relativo alla sanatoria delle difformità parziali e delle variazioni essenziali.
La regolarizzazione è consentita anche in caso di interventi eseguiti in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, previo parere vincolante in merito all'accertamento della compatibilità paesaggistica dell'intervento dell’Autorità preposta alla gestione del vincolo apposito. Tale parere può essere reso anche nel caso in cui di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l'aumento di quelli legittimamente realizzati.
Per il parere dell’Autorità competente sono previste le seguenti tempistiche:
- entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni;
- se i pareri non sono resi entro i suddetti termini si intende formato il silenzio-assenso e il dirigente o responsabile dell'ufficio provvede autonomamente.
Tali disposizioni si applicano anche nei casi in cui gli interventi di cui al comma 1 risultino incompatibili con il vincolo paesaggistico apposto in data successiva alla loro realizzazione.
È, inoltre, previsto il silenzio-assenso nel caso in cui alla richiesta non segua provvedimento motivato del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale entro il termine previsto per la SCIA edilizia (30 giorni). Tale termine è sospeso fino alla definizione del procedimento di compatibilità paesaggistica.
Decorsi tali termini, eventuali successive determinazioni del competente ufficio comunale sono inefficaci. Il termine è interrotto qualora l'ufficio rappresenti esigenze istruttorie, motivate e formulate in modo puntuale nei termini stessi, e ricomincia a decorrere dalla ricezione degli elementi istruttori. Nel caso di silenzio-assenso, l'amministrazione è tenuta a rilasciare, in via telematica, su richiesta del privato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e dell'intervenuta formazione dei titoli abilitativi.
Nel caso in cui la compatibilità paesaggistica sia:
- accertata, si applica una sanzione determinata previa perizia di stima ed equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione;
- rigettata, si applica la sanzione demolitoria di cui all'articolo 167, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
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