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Salva Casa: le disposizioni a tempo per l’edilizia

La Legge n. 105/2024 di conversione del Decreto Legge n. 69/2024 (Salva Casa) ha previsto delle disposizioni “a regime” e altre a tempo. Vediamo quali sono

di Gianluca Oreto - 16/09/2024

Dopo un’estate di studio, settembre è cominciato con una serie di incontri e confronti sull’applicazione delle nuove disposizioni, integrazioni e modifiche apportate al d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) dal Decreto Legge n. 69/2024 (Decreto Salva Casa), convertito in Legge n. 105/2024.

Confronti da cui è ormai maturata la consapevolezza che, come spesso accade, ciò che il legislatore scrive su carta risulta di difficile applicazione in una realtà complessa come l’edilizia e il patrimonio immobiliare italiano. Complessità che derivano da una stratificazione di norme, tre condoni edilizi e l’incapacità endemica di fornire regole prestazionali chiare e non disposizioni puntuali che mal si conciliano con le infinite casistiche.

Salva Casa: tutte le modifiche/integrazioni al Testo Unico Edilizia

L’obiettivo dichiarato del Salva Casa era quello di provare a risolvere le infinite complessità del patrimonio immobiliare al fine di sbloccare le compravendite. Se ci riuscirà, lo sapremo solo dopo che le nuove disposizioni troveranno una concertazione tra l’interesse pubblico che è insito nella disciplina dell'attività edilizia e gli strumenti a disposizione.

In concreto, 12 articoli su 12 (tra nuovi ed esistenti) su cui il Salva Casa interviene riguardano il tema della legittimità degli interventi, le possibilità di sanatoria ed eventuali deroghe a tempo. Ricordiamo che l’art. 1 del D.L. n. 69/2024 modifica/integra i seguenti articoli del d.P.R. n. 380/20001:

  • Art. 2-bis - Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati – comma 1-quater;
  • Art. 6 - Edilizia libera – comma 1, lett b-bis) e b-ter);
  • Art. 9-bis - Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili – commi 1-bis e 1-ter;
  • Art. 10 - Interventi subordinati a permesso di costruire – comma 2;
  • Art. 23-ter - Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante – commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 3;
  • Art. 24 - Agibilità – commi 5-bis, 5-er, 5-quater;
  • Art. 31 - Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali – commi 3 e 5;
  • Art. 34-bis - Tolleranze costruttive – commi 1-bis, 1-ter, 2-bis, 3-bis, 3-ter;
  • Art. 34-ter - Casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo (Nuovo articolo);
  • Art. 36 - Accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformità – comma 1;
  • Art. 36-bis - Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali (Nuovo articolo);
  • Art. 37 - Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività – commi 1 e 4.
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