Salva Casa: le disposizioni a tempo per l’edilizia

La Legge n. 105/2024 di conversione del Decreto Legge n. 69/2024 (Salva Casa) ha previsto delle disposizioni “a regime” e altre a tempo. Vediamo quali sono

di Gianluca Oreto - 16/09/2024

Salva Casa: le disposizioni a tempo

Da evidenziare un aspetto: dei 12 articoli del Testo Unico Edilizia (TUE) su cui il Salva Casa interviene, due prevedono una disciplina “a tempo”. Mi riferisco:

  • alle deroghe per l’agibilità;
  • alle nuove tolleranze costruttive;
  • ai casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo.

Per quanto concerne l’agibilità, i nuovi commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, inseriti all’art. 24 del TUE prevedono una disciplina derogatoria per l’attestazione dell’agibilità che potrà essere utilizzata solo fino alla pubblicazione del decreto del Ministro della salute che definirà i requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici, mandando in pensione il DM 5 luglio 1975 (Decreto Sanità).

Il nuovo Decreto sarebbe dovuto arrivare a febbraio 2017 a seguito dell'art. 3, comma 1, lettera d), 1) del D.Lgs. n. 222/2016. Lo schema di questo nuovo Decreto è approdato in Conferenza Stato-Regioni a maggio 2023 (7 anni di ritardo) ma ad oggi se ne è persa traccia.

Relativamente alle nuove tolleranze costruttive-esecutive di cui all’art. 34-bis del TUE, queste potranno essere utilizzate esclusivamente sugli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024. Data che rappresenta un vero e proprio spartiacque per l’applicazione delle tolleranze più favorevoli di cui al comma 1-bis e 2-bis. Da ricordare, invece, che l’attestazione per le zone sismiche di cui al nuovo comma 3-bis e la necessità di non limitare il diritto dei terzi di cui al nuovo comma 3-ter, si applicano sia alle tolleranze di cui al comma 1 (sempre valide) che a quelle nuove.

Per quanto riguarda, infine, il nuovo art. 34-ter del TUE, questo prevede (come da rubrica) alcune casistiche particolari di irregolarità che possono essere gestite utilizzando un iter semplificato. Stiamo parlando:

  • degli interventi realizzati come varianti in corso d'opera che costituiscono parziale difformità dal titolo rilasciato prima del 30 gennaio 1977 (data di entrata in vigore della Legge n. 10/1977, c.d. Legge Bucalossi), e che non sono riconducibili ai casi di tolleranza di cui al precedente art. 34-bis;
  • delle parziali difformità, realizzate durante l'esecuzione dei lavori oggetto di un titolo abilitativo, accertate all'esito di sopralluogo o ispezione dai funzionari incaricati di effettuare verifiche di conformità edilizia.

Nel primo caso, la nuova disciplina sanante è valida esclusivamente per le parziali difformità dal titolo rilasciato prima del 30 gennaio 1977. Per regolarizzarle è necessario:

  • attestare la data di realizzazione delle varianti mediante la stessa documentazione utilizzata per lo stato legittimo (nel caso sia impossibile accertare l'epoca di realizzazione della variante, il tecnico incaricato può attestarla con propria dichiarazione e sotto la propria responsabilità);
  • presentare una SCIA (attualmente in forma libera utilizzando i modelli disponibili ma è probabile, oltre che auspicabile, che in sede di conferenza Stato-Regioni arrivi una nuova modulistica unica nazionale);
  • pagare le stesse sanzioni di cui all’art. 36-bis, comma 5, del TUE.
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