Salva Casa: la Liguria fornisce le indicazioni operative

Pubblicata la nota illustrativa delle modifiche al Testo Unico Edilizia e del loro recepimento nell'ordinamento regionale

di Redazione tecnica - 02/12/2024

Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali

La disciplina in materia è direttamente operante in quanto la materia in Regione Liguria era già regolata dal previgente articolo 31 del T.U. di cui al d.P.R. 380/2001 e s.m.

Variazioni essenziali

In riferimento all’art. 32 del Testo Unico Edilizia, che ha abrogato il secondo periodo del comma 3, considerato che la disciplina in merito alla determinazione delle variazioni essenziali è attribuita alle leggi regionali, permane operante il vigente art. 44 della L.R. n. 16 del 2008 e s.m. che ha definito tali variazioni.

Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire

Anche in questo caso, la disciplina è direttamente operante in quanto la materia in Regione Liguria era già regolata dal previgente art. 34 del T.U. di cui al D.P.R. 380/2001 e s.m..

Tolleranze costruttive

Tutta la disciplina sulle tolleranze costruttive, di cantiere, e relativa alle difformità tollerate in sede di agibilità, nonché sulla rilevanza sismica delle tolleranze, opera direttamente in Regione Liguria in quanto innovativa.

Sanatoria delle parziali difformità ante 1977

La nota sottolinea che la novella statale operata con l’art. 34-ter del d.P.R. n. 380/2001:

  • a) chiarisce che il procedimento, attivato attraverso la presentazione di una SCIA, ha la natura di sanatoria in senso stretto e, per questo qualifica la somma dovuta come una oblazione (estintiva anche degli effetti penali dell’abuso e non una sanzione);
  • b) fornisce puntuali indicazioni circa la determinazione della documentazione con cui è data prova dell’epoca di realizzazione delle varianti;
  • c) stabilisce che il SUE possa dichiarare l’inefficacia della SCIA presentata per la regolarizzazione, ai sensi dell’art. 19, comma 3, della L. n. 241/1990, nel caso in cui accerti l’esistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione delle opere (diverso dal semplice ripristino della legalità violata dalle opere realizzate in difformità);
  • d) prende poi in considerazione il caso in cui la parziale difformità ante L. 10/1977 abbia interessato immobili vincolati paesaggisticamente, stabilendo che in tale caso trovi applicazione la innovativa disciplina sulla verifica di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 36-bis commi 4, 5-bis e 6 (v. successivo paragrafo 11.2, lettera g).

Secondo la nota, per tutte queste innovazioni esse trovano immediata applicazione, tenuto conto che la disposizione statale di nuova introduzione prevede una organica disciplina relativa alla sanatoria di tali difformità realizzate fino all’entrata in vigore della legge n. 10/1977. La natura di principio riconosciuta a  questa disposizione comporta pertanto il superamento di difformi disposizioni contenute in leggi regionali, tra cui in particolare l’art. 48 della l.r. 16 del 2008 e s.m.

 

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